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Esonero alternativo alla CIG, le indicazioni per le imprese artigiane e le agenzie di somministrazione

19 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

I datori di lavoro che richiedano trattamenti di integrazione salariale a valere sui Fondi di solidarietà alternativi, operanti cioè nei settori dell’Artigianato e della Somministrazione, possono accedere all’esonero contributivo per aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di integrazione salariale ex art. 3, D.L. n. 104/2020), purchè abbiano fruito di un numero di settimane nel limite di 9+9, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020 (Inps, messaggio 17 maggio 2021, n. 1956)

Come noto, nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Legislatore ha previsto (art. 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano trattamenti di integrazione salariale, ovvero cassa integrazione ordinaria o in deroga e assegno ordinario.
Nello specifico, hanno potuto accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) e che non abbiano  richiesto i trattamenti di cassa integrazione, ordinaria o in deroga, o l’assegno ordinario ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 104/2020.
Conseguentemente, è stato possibile accedere all’esonero e fruire degli eventuali periodi di integrazione salariale ex D.L. n. 18/2020, per i datori di lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020) o, in alternativa, in data successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si sia collocata in data anteriore al 13 luglio ed anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano avuto uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
Ciò premesso, per i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà c.d. alternativi (art. 27, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148), ovvero quelli operanti nei settori dell’Artigianato e della Somministrazione, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (art. 19, comma 6, D.L. n. 18/2020) non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’Inps, né a una autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto.
Per tale ragione, in riferimento ai suddetti trattamenti di integrazione salariale, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero contributivo (art. 3, D.L. n. 104/2020), individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alla successione di norme che hanno disciplinato le tutele per la pandemia da COVID-19.
Al riguardo, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero e i trattamenti di integrazione salariale, possono accedere al suddetto esonero i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti (9+9 settimane) disposti dai Decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020 prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 104/2020), per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

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