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Esercizio dell’opzione del regime dei lavoratori impatriati

4 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Modalità di esercizio dell’opzione ai fini della proroga del regime previsto per i lavoratori impatriati da parte dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 03 marzo 2021, n. 60353)

Modalità per l’esercizio dell’opzione

I soggetti (diversi da quelli di cui all’art. 5, co. 2, decreto-legge n. 34/2019 e da quelli di cui alla legge n. 91/1981) che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16, d.lgs. n. 147/2015), possono optare per l’applicazione delle disposizioni previste per il rientro dei cervelli (art. 5, co. 1, lett. c), decreto-legge n. 34/2019).
L’opzione è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione (art. 16,d.lgs. n. 147/2015), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido pre-adottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione (art. 16,d.lgs. n. 147/2015), relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido pre-adottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il versamento è effettuato mediante il modello F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione (art. 16,d.lgs. n. 147/2015). I soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data del 4 marzo 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Richiesta e comunicazione dell’opzione

Ai fini dell’applicazione dei benefici, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data del 4 marzo 2021. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere: a) nome, cognome e data di nascita; b) il codice fiscale; c) l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia; d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta; e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro; f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine; g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido pre-adottivo, alla data di effettuazione del versamento; h) l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati; i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione; j) gli estremi del versamento.
I lavoratori dipendenti, quindi, richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

 

Adempimenti del sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta operano le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili ai fini della determinazione del del reddito di lavoro dipendente, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato almeno un figlio minorenne, anche in affido pre-adottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. I medesimi soggetti operano ritenute limitatamente al 10 per cento del loro ammontare nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido pre-adottivo, o che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione. Le ritenute sono operate sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.
A fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti, ridotto alla percentuale sopra indicata, corrisposto a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Quanto sopra previsto non si applica nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.

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