• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Errata fatturazione: correzione e diritto alla detrazione

20 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In caso di errata indicazione dell’indirizzo in fattura e consegna al committente/cessionario oltre i termini (nella fattispecie dopo tre anni dall’emissione), non è possibile emettere una nota di variazione per correggere l’errore con l’emissione di una nuova fattura. Il cessionario/committente può registrare la fattura nell’anno di ricezione ed esercitare il diritto di detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del medesimo anno di ricezione. Qualora detto termine sia decorso è possibile far valere la detrazione presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il quinto anno successivo. (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 dicembre 2021, n. 832).

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda le modalità di correzione di una fattura errata e la possibilità di esercitare il diritto di detrazione da parte del committente che abbia avuto conoscenza della fattura dopo tre anni dall’emissione.
Nella fattispecie le fatture sono state emesse nel 2017, tuttavia, a causa dell’indirizzo errato, non sono state recapitate al committente, che è venuto a conoscenza dell’esistenza delle fatture dopo tre anni (a seguito della procedura di recupero del credito da parte dell’emittente).
In proposito, il contribuente chiede:
– quale sia il momento in cui il committente ha diritto ad esercitare la detrazione Iva;
– se sia possibile emettere una nota di credito a storno totale dell’errata fattura (o nota di variazione in diminuzione), con diritto alla detrazione dell’imposta, al fine di riemettere la fattura con data attuale.

L’emissione di note di variazione è lo strumento principale e generale al fine di porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.
In particolare, in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione, la variazione in diminuzione può essere operata solo a fronte di una fattura emessa e regolarmente registrata, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile.
Riguardo all’esercizio della detrazione da parte del committente, esso è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
– quello “sostanziale”, rappresentato dall’effettuazione dell’operazione;
– quello “formale”, rappresentato dal possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.
Ne deriva che il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione, (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta, e (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alla normativa IVA.
É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.
Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Pertanto, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Qualora sia decorso il termine di presentazione della dichiarazione, è possibile correggere l’errore o l’omissione presentando una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
In ogni caso la detrazione deve essere esercitata alle condizioni esistenti nel periodo di imposta in cui l’IVA è divenuta esigibile, a prescindere dal momento in cui è effettivamente esercitata.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate osserva che le fatture risultano emesse nel 2017 (momento della spedizione), l’imposta risulta esigibile e l’operazione si ritiene effettuata nel medesimo periodo d’imposta.
In proposito, precisa che per le prestazioni di servizi (come nel caso di specie), ai fini IVA l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo; tuttavia, qualora prima di tale evento sia emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
Inoltre, rispetto al momento in cui è stato riscontrato l’errore di fatturazione, risulta trascorso ben più di un anno previsto per la correzione.
Ne consegue, che nel caso esaminato non è possibile emettere oggi una nota di variazione in diminuzione riferita ad operazioni e relative fatture del 2017.
In merito alla posizione del committente, che non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che avendo avuto conoscenza delle fatture soltanto nel 2020, può procedere al recupero dell’imposta di rivalsa da versare al prestatore, registrando le fatture in contabilità, e facendo confluire l’imposta nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020.
Ad oggi, essendo trascorso il termine di presentazione della dichiarazione annuale, nel presupposto che sia stata validamente presentata, il recupero dell’imposta può essere effettuato tramite la dichiarazione integrativa a favore.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

Pensione di reversibilità: i tagli non possono superare i redditi aggiuntivi

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

METALMECCANICA CONFAPI – E.B.M. – Bando Borse di studio 2021/2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

INPGI Gestione separata: versamento contributi minimi 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari: anno 2022

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

In scadenza il versamento annuale per gli artigiani metalmeccanici friulani

5 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta