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Errata applicazione del “taglio Irap”: versamento entro il 30/11

1 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Più tempo per regolarizzare l’errata applicazione del cd. “Taglio Irap” disposto dal Decreto Rilancio. Il versamento dell’imposta non versata, senza applicazione di sanzioni né interessi, può essere effettuato entro il 30 novembre 2021 (Art. 5, Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132).

Tra le misure approvate con il DL Rilancio per sostenere le imprese e i professionisti in relazione alla crisi economica determinata dall’emergenza Covid19 è stato previsto anche il taglio del versamento dell’IRAP da pagare a giugno 2020 (art. 24, del DL n. 34/2020).
In particolare, la norma stabilisce che non è dovuto il versamento:
– del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta;
– della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il beneficio si applica in modo generalizzato ai soggetti passivi IRAP, con esclusione limitatamente ad alcuni soggetti individuati espressamente dalla norma. In particolare, devono ritenersi esclusi i soggetti:
– che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (imprese di assicurazione, amministrazioni pubbliche e organi dello Stato);
– di cui all’articolo 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
– con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020.

La norma stabilisce, inoltre, che l’importo della prima rata di acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Quindi, anche se non è versato, l’importo della prima rata di acconto assume il valore di un acconto figurativo, per cui in sede di determinazione del saldo per il periodo d’imposta 2020 va detratto dall’imposta dovuta.

L’esonero dai suddetti versamenti IRAP è condizionato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (cd. Temporary framework).
In considerazione delle problematiche operative riscontrate nell’applicazione di tali limiti, il “Decreto Agosto” (art. 42-bis, co. 5, del D.L. n. 104 del 2020) ha stabilito che in caso di errata applicazione del cd. “taglio dell’Irap”, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporary Framework, il mancato versamento dell’IRAP può essere regolarizzato senza applicazioni di sanzioni né interessi.

Il termine per regolarizzare l’errata applicazione del cd. “Taglio IRAP”, in un primo momento fissato al 30 novembre 2020, è stato più volte prorogato.
L’articolo 5 del Decreto Legge 30 settembre 2021, n. 132 ha ulteriormente prorogato detto termine, per cui l’importo dell’IRAP non versata può essere pagato entro il 30 novembre 2021 senza applicazioni di sanzioni né interessi.

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