Firmato il 26/1/2021, tra ENEL Italia SpA, in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo, e la FILCTEM-CGIL, la FLAEI-CISL e la UILTEC l’accordo per la regolamentazione dell’accesso incentivato alla pensione con la cosiddetta “quota 100”.
Come noto, l’Azienda ha completato il 31/12/2020 il piano di uscite di art. 4 legge n. 92/2012 il cui numero di destinatari è stato definito con gli accordi sindacali 27/11/2015 e 7/10/2020 ed ha attivato con accordo sindacale del 14/10/2020 un nuovo piano di cessazioni per gli anni 2021 -2024 limitato all’area Power generation e Trading;
Le Parti intendono utilizzare gli strumenti normativi previsti dall’ordinamento e ricercare soluzioni su base esclusivamente volontaria che vengano incontro alle esigenze dei dipendenti di cessare consensualmente il rapporto di lavoro a fronte della maturazione dei requisiti per fruire della pensione quota 100.
Ciò premesso, le Parti con la firma dell’accordo del 26/1/2021, condividono il piano di incentivazione come di seguito definito:
Dipendenti interessati
L’incentivazione alle risoluzioni consensuali del presente verbale è riferita ai dipendenti delle società del Gruppo in Italia che abbiano maturato o matureranno entro il 31/12/2021, i requisiti previsti per la pensione “quota 100” e che risolvono il rapporto di lavoro come segue:
La risoluzione del rapporto è rimessa all’iniziativa del lavoratore e si perfeziona con accordo tra Azienda e lavoratore da sottoscrivere esclusivamente nella consueta forma di un verbale individuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 c.c. e degli art. 410 e seg. c.p.c., nel rispetto dei termini di adesione e delle date di cessazione di seguito indicate.
Maturazione dei requisiti pensionistici “quota 100” |
Termine di adesione da parte del dipendente |
Data cessazione |
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A. | Fino al 31/12/2020 | Entro 28/2/2021 | Entro il 31/3/2021 |
B. | Dal 1/1/2021 al 31/12/2021 | almeno due mesi prima della cessazione | Prima data utile, determinata in rapporto alla decorrenza della “pensione quota 100” (comprensiva della c.d. “finestra”) |
l’Azienda si riserva, inoltre, la possibilità, in caso di esigenze tecnico organizzative, di disporre un eventuale differimento dell’uscita del dipendente nell’arco della durata prevista dal presente verbale e comunque non oltre il 31/3/2022. In tal caso per il calcolo dell’incentivo all’esodo si prenderà a riferimento quella che sarebbe stata la prima data utile di cessazione in relazione alla decorrenza della pensione “quota 100”.
Incentivo all’esodo
Le Parti prevedono un incentivo all’esodo la cui quantificazione dell’importo è commisurata al periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione dal servizio e quella prevista per la maturazione dei primi requisiti utili ad oggi vigenti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
Tale importo lordo omnicomprensivo è determinato nella misura di due mensilità cui si aggiunge mezza mensilità per ogni mese di anticipo rispetto alla data sopra indicata.
Al riguardo, la cessazione dovrà avvenire alla prima data utile, determinata in rapporto alla decorrenza della “pensione quota 100” (comprensiva della c.d. “finestra”) o entro il 31/3/2021 qualora il dipendente intenda comunque anticipare la risoluzione del rapporto ai sensi del punto 2.2.
Per il calcolo del suddetto importo viene presa a riferimento la retribuzione mensile media lorda, utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (cioè l’imponibile TFR come riportato nel prospetto paga) dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di adesione all’esodo incentivato.
Limiti di applicabilità dell’accordo
Il presente verbale non si applica nei confronti dei dipendenti che abbiano già formalmente presentato le dimissioni dal servizio o sottoscritto accordo di risoluzione consensuale. Quanto previsto dal presente verbale non è cumulabile con eventuali trattamenti previsti da modifiche legislative o istituti contrattuali già presenti o che potranno essere attivati.