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E-fatture con importi esclusi da IVA: applicazione dell’imposta di bollo

20 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con la Risposta n. 491 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora una parte dell’importo addebitato nella fattura elettronica si riferisca a spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse da Iva, di importo superiore a Euro 77,47 è dovuta l’imposta di bollo nella misura di 2 euro. Tuttavia, se le spese anticipate riguardano tributi dovuti dallo stesso cliente, opera l’esenzione dall’imposta di bollo.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione dell’imposta di bollo alle fatture elettroniche emesse dai notai in cui sono presenti sia corrispettivi imponibili Iva, sia importi per rimborso spese esclusi da Iva.
In particolare, il notaio emette fatture elettroniche, le quali per la stessa prestazione, individuabile dal numero di repertorio dell’atto indicato in fattura, recano l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate in nome e per conto del cliente che possono essere superiori ad euro 77, 47.
Spesso le fatture elettroniche vengono emesse entro 60 giorni dall’incasso del fondo spese ed onorari, per cui al momento dell’incasso viene rilasciata al cliente una ricevuta riportante la somma ricevuta in deposito, totalmente ed indistintamente, sia a titolo di corrispettivo che a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente. Soltanto in sede di fatturazione gli importi prelevati dal fondo vengono distinti tra onorari (soggetti ad Iva) e rimborsi spese (esclusi da Iva).

Secondo la disciplina generale l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le “fatture, note conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. L’imposta però non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47).
Tale disposizione di carattere generale trova una deroga per le “Fatture ed altri documenti riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA”, che sono considerate esenti dall’imposta di bollo. Con riferimento a tali documenti, sui quali non risulta evidenziata l’IVA, l’esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA.
In altri termini, le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA sono esenti dall’imposta di bollo, secondo il principio di alternatività tra imposta di bollo ed IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA superi L. 150.000 (euro 77,47).

Nel caso esaminato, una parte dell’importo addebitato nella fattura elettronica non costituisce corrispettivo di una operazione soggetta ad Iva, bensì somme percepite a titolo di spese da sostenere in nome e per conto del cliente.
Pertanto, non può trovare applicazione la disposizione derogatoria che esenta le fatture riguardanti corrispettivi assoggettati ad IVA. Di conseguenza, torna applicabile la disciplina generale secondo cui le fatture recanti addebitamenti per importi superiori a 77,47 euro sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.
Per quanto concerne il momento in cui assolvere l’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale momento coincide con quello dell’emissione della fattura elettronica. Ciò in quanto, solo in tale momento è possibile avere certezza dell’eventuale superamento dell’ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l’assoggettamento del documento all’imposta di bollo.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che qualora le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal medesimo cliente (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato), può essere applicata l’esenzione disposta dall’articolo 5 della Tabella B allegata al DPR n. 642 del 1972 che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e dal rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

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