Individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto, denominati “One Stop Shop” o “Oss” e “Import scheme” o “Ioss”, e definite le relative modalità operative e gestionali (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 25 giugno 2021, n. 168315). Con riferimento alle norme applicabili all’e-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C), con le direttive nn. 2017/2455/UE e 2019/1995/UE sono state apportate significative modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE al fine di: In merito alle modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e agli adempimenti dichiarativi: I dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto sono resi disponibili anche agli Uffici centrali dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.
– semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero;
– assicurare alle imprese UE la “fair competition” nel mercato unionale rispetto alle imprese non-UE.
A tal fine è stato predisposto il cd.”pacchetto e-commerce” composto, oltre che dalle citate direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, dai Regolamenti di esecuzione (UE) nn. 282/2011, 2019/2026 e 904/2010.
Tali disposizioni prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già rientranti nel regime MOSS – le seguenti operazioni:
1. le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
2. le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
3. le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
4. le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.
L’implementazione della complessa architettura delineata dal pacchetto e-commerce si fonda sulla previsione di nuovi regimi speciali IVA per:
– i servizi resi da soggetti non UE (regime “Oss non UE”);
– i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme (regime “Oss UE”);
– la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime “Import scheme”).
L’adesione a detti regimi è facoltativa.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, originariamente fissata al 1° gennaio 2021, è stata posticipata, in risposta alla pandemia COVID-19, al 1° luglio 2021 con la decisione (UE) n. 1109/2020 del Consiglio del 20 luglio 2020.
Le menzionate disposizioni unionali sono state recepite col decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, pubblicato in G.U. del 15 giugno 2021, che integra alcune disposizioni contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; nel decreto legge 30 agosto 1993 n. 331; nel decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; nel decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; nel regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489.
Con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 7 del decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, sono individuati gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi, relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del Decreto IVA conseguenti all’applicazione dei regimi speciali. Sono, inoltre, individuate le competenze per ciò che concerne i controlli IVA di cui agli articoli 51 e 52 del Decreto IVA per i soggetti passivi stabiliti in Italia ed ivi identificati ai fine dei regimi speciali. Tali controlli non sono finalizzati all’accertamento della maggiore imposta dovuta (attività di competenza dello Stato membro di consumo), ma rientrano tra le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto di cui al Regolamento (UE) n. 904 del 2010.
– i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop non UE di cui all’articolo 74-quinquies del Decreto IVA identificandosi in Italia, richiedono la registrazione on-line compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. I soggetti, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-quinquies, comma 6 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate;
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop UE di cui all’articolo 74-sexies del Decreto IVA utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. I soggetti, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-sexies, comma 4 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate;
– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all’articolo 74-sexies.1 del Decreto IVA, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, richiedono la registrazione on-line compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea stabiliti in un Paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell’identificativo. I soggetti, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-sexies.1, comma 10 del Decreto IVA presentano, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
In base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi dal COP nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza. Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione.
Al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi da tale data, già dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line.