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Durc negativo a seguito di accertamento: escluso il recupero di benefici fruiti

21 Ottobre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il rilascio di Durc negativo a seguito di accertamento ex post dell’Inps impedisce la fruizione di sgravi contributivi per il futuro, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti su periodi precedenti l’accertamento dell’irregolarità (Tribunale di Roma – Sentenza 09 settembre 2021, n. 3636).

La questione esaminata dai giudici del lavoro riguarda l’efficacia retroattiva del DURC negativo, e in particolare se una qualsiasi irregolarità contributiva che dia luogo al mancato rilascio del DURC giustifichi il recupero di tutte le agevolazioni contributive fruite (anche se la contestazione dell’inadempienza avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse), ovvero se l’irregolarità contributiva da cui dipende l’emissione di DURC negativo abbia come unica conseguenza quella dell’impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
Nella fattispecie, l’Inps ha emesso il DURC negativo nel 2018, a seguito di accertamento con il quale ha rilevato il mancato pagamento dell’aliquota contributiva relativa al trattamento speciale per la disoccupazione dei dipendenti del settore edile riguardo ai periodi 05/2015, 06/2015, 10/2015 e 11/2015.
A seguito della formazione di DURC negativo, l’Istituto ha emesso avviso di addebito con il quale ha intimato al contribuente la ripetizione di tutti benefici normativi e contributivi concessi nei periodi precedenti l’accertamento (ex post) delle irregolarità contributive.

Secondo i giudici del lavoro, nell’ottica di tutelare l’affidamento del contribuente, deve ritenersi che il DURC negativo impedisca per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non abbiano ottenuto il rilascio del DURC ovvero siano state oggetto di accertamento, ma non legittima il recupero di sgravi fruiti prima dell’accertamento dell’irregolarità.
In tal senso, precisa il Tribunale, depone il tenore letterale della normativa in materia in materia di benefici normativi e contributivi, che attribuisce rilevanza essenziale al possesso, ad una certa data, di una determinata documentazione (attestante la regolarità contributiva), costituente presupposto per la concessione del beneficio.
D’altra parte, la norma consente al contribuente di sanare l’accertata situazione di irregolarità contributiva prevedendo, quale effetto della mancata sanatoria, esclusivamente la comunicazione dell’attuale irregolarità contributiva ai soggetti interessati. Pertanto, solo all’esito di tale procedimento, nell’ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l’Inps può disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi dei quali il contribuente sarebbe, altrimenti, ammesso a godere non potendo, invece, disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC.
Il Tribunale sottolinea, inoltre, che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, ha chiarito (Circolare n. 3/2017) che l’assenza del DURC, in linea generale, determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale, ma solo per il relativo periodo. Ciò comporta che l’accertata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un’efficacia retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva.
In conclusione, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di addebito mediante il quale l’INPS ha intimato la ripetizione al contribuente di tutte le agevolazioni contributive godute nei periodi precedenti l’accertamento (2016 – 2018) a seguito dell’emissione, ex post nel 2018, di DURC negativo per l’omesso versamento della aliquota contributiva per il trattamento speciale per la disoccupazione riferita ad alcuni mesi del 2015.

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