Si forniscono indicazioni relative alla presentazione della domanda di REM ex art. 36, DL 73/2021. Il decreto sostegni-bis ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il Rem può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, entro il termine del 31 luglio 2021 previa presentazione di apposita domanda, che potrà essere trasmessa a partire dal 1° luglio 2021, attraverso i seguenti canali: il sito internet dell’INPS, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; Istituti di patronato. Le ulteriori quote di Rem non sono compatibili:
Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia del richiedente. La norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa con riferimento al mese di aprile 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio incrementata, in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato dall’INPS all’atto della presentazione della domanda, nell’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
L’incremento della soglia del reddito familiare di cui al punto b) spetta ai soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in un’abitazione in locazione.
Il predetto incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante, non aumentando l’ammontare finale dello stesso.
a) con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del DL n. 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca di cui, rispettivamente, agli articoli 44 e 69 del decreto-legge n. 73/2021;
b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
d) con il Reddito o la Pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Il Rem è incompatibile anche con le indennità di cui all’articolo 42 del cit. DL n. 73/2021.