La presentazione della domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (art. 1, co. da 20 a 22-bis, L. n. 178/2020), avviene a decorrere dal 25 agosto 2021; le domande devono essere presentate a pena di decadenza entro il prossimo 30 settembre. È possibile presentare all’Istituto l’istanza di esonero contributivo da parte dei soggetti che risultino iscritti:
a) alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
b) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
c) alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in pensione.
L’esonero in parola deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo al Cassetto previdenziale. Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
a) Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
b) Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi Agricoli” > “Comunicazione bidirezionale”;
c) Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
Nell’ipotesi di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso del 2021, cambiato numero di posizione aziendale all’interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell’attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l’istanza per ogni posizione aziendale.
Il possesso dei requisiti sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda.