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Domanda di esonero contributivo per imprese delle filiere agricole e della pesca

4 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La domanda di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, deve essere presentata entro il 4 dicembre 2021 (Inps – Messaggio 04 novembre 2021 n. 3774).

Il Decreto Sostegni ha disposto in favore delle aziende appartenenti alle predette agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro e degli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per accedere al beneficio i datori di lavoro e i lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” devono presentare apposita domanda, utilizzando lo specifico modulo telepatico “Esonero contributivo art. 16-16 bis DL 137/2020 anno 2020-2021”, entro il 4 dicembre 2021.
L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Pertanto, nella domanda deve essere fornita la dichiarazione di non avere superato i limiti individuali fissati dalla suddetta Comunicazione con specifico riferimento alle sezioni 3.1 e 3.12 dello stesso Quadro Temporaneo.
Inoltre, in sede di compilazione della domanda, dopo avere indicato l’importo dell’esonero richiesto, deve essere specificata la quota di esonero richiesta ai sensi della sezione 3.1 e/o della sezione 3.12. Nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Nel caso in cui siano presentate più domande riferite alla medesima matricola o al medesimo Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA), sarà ritenuta valida la domanda inviata con data più recente.

Datori di lavoro

Per i datori di lavoro il modulo di domanda deve essere presentato attraverso il “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
In caso di esito positivo, l’Inps comunica l’importo autorizzato in via definitiva a mezzo PEC. In ogni caso l’esito delle domande presentate è consultabile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’importo autorizzato in via definitiva tiene conto dell’importo richiesto nella domanda, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo e della capienza delle risorse stanziate per soddisfare le domande pervenute.
L’importo dell’esonero autorizzato non può essere, in ogni caso, superiore alla contribuzione datoriale da versare ed effettivamente sgravabile dal 1° novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Per le aziende con CIDA l’esonero autorizzabile non può essere superiore alla contribuzione da versare risultante negli archivi dell’Istituto, tenendo conto dei flussi accolti per il CIDA indicato in domanda ai fini della tariffazione entro la seconda emissione del 2021. Nel caso in cui l’importo richiesto sia diverso dall’importo risultante dai predetti flussi accolti per la tariffazione, l’esonero sarà autorizzabile nella misura corrispondente all’importo minore.
Nel caso in cui le risorse necessarie a coprire la totalità delle richieste risultino superiori agli importi complessivamente destinati dal legislatore alla misura agevolativa, l’importo complessivo dell’esonero per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, potenzialmente autorizzabile, sarà ridotto in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari.
Per i datori di lavoro che hanno richiesto l’esonero con riferimento, sia alla sezione 3.1 che alla sezione 3.12 del Quadro Temporaneo, le eventuali riduzioni saranno effettuate in via prioritaria sull’importo richiesto ai sensi della sezione 3.12.
Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Per le aziende agricole, con specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
I contribuenti che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

Lavoratori autonomi in agricoltura

Per i lavoratori il modulo di domanda deve essere presentato attraverso il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione”.
Il modulo di domanda espone gli importi precompilati con l’importo dell’esonero separatamente per l’anno 2020 (mesi di novembre e dicembre 2020) e per l’anno 2021 (mese di gennaio). Per i periodi inferiori al mese l’esonero è riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
In caso di esito positivo, l’Inps comunica a ciascun contribuente l’importo autorizzato a mezzo specifica news. Nella medesima news è comunicato l’importo residuo da versare con riferimento alla quarta rata dell’emissione del 2020, con la scadenza originaria del 16 gennaio 2021, e l’importo autorizzato con riferimento al mese di gennaio 2021.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva deve essere effettuato il versamento della contribuzione dovuta eccedente l’importo autorizzato.
Gli esiti delle domande saranno, in ogni caso, consultabili nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.
L’importo dell’esonero relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla terza e quarta rata dell’emissione del 2020, mentre l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà contabilizzato nell’estratto conto con riferimento alla prima rata dell’emissione del 2021.
Per i lavoratori autonomi che accedono all’esonero contributivo parziale disposto dalla Legge di Bilancio 2021, l’importo dell’esonero relativo al mese di gennaio 2021 sarà attribuito in parti uguali alle rate con scadenza nell’anno 2021 (prima, seconda e terza rata).
I lavoratori autonomi iscritti alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni” per i quali non è stato effettuato il calcolo della contribuzione con l’emissione del 2021 possono, comunque, presentare la domanda di esonero. In tal caso, per autorizzare l’esonero entro i termini previsti dal Quadro Temporaneo (31 dicembre 2021), l’Istituto provvederà ad elaborare anche per essi il prospetto di calcolo della contribuzione per l’emissione 2021 e a rendere disponibili le rate da versare nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”. Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo news dell’importo autorizzato in via definitiva deve essere effettuato il pagamento delle rate scadute riducendone l’importo con l’esonero indicato nella news.
L’importo autorizzato in via definitiva può essere ridotto a seguito di una riduzione della contribuzione dovuta per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.

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