Il Decreto Sostegni-bis estende al 2021 il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, introdotto dal Decreto Rilancio (art. 8, D.L. n. 73 del 2021). In favore dei soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) il “Decreto Rilancio” riconosce un contributo nella forma di credito d’imposta al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite Modello F24, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Nella previsione originaria del Decreto Rilancio il beneficio era riconosciuto limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020. Con il Decreto Sostegni-bis il beneficio è esteso anche al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Sul fronte dei controlli è previsto che per i soggetti con bilancio certificato siano svolti sulla base dei bilanci. Invece, le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella Sezione A del registro dei revisori.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le disposizioni di attuazione necessarie, sono stabiliti dall’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento.
È affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, invece, il compito di stabilire, con apposito decreto ministeriale, i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.
Il beneficio è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal cd. “temporary framework”.
È stabilito un limite di spesa pari a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022.