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Disposizioni in materia di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione: le indicazioni del Ministero

3 Agosto 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, c.d. Decreto Riaperture, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 ha assorbito, lasciandone inalterato il contenuto, le disposizioni inserite nell’abrogato decreto legge 56/2021, relative alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione. E’, pertanto, consentita la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino, al più tardi, al 31 dicembre 2021 ed il ricorso allo stesso è svincolato da una percentuale prestabilita e ancorato, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi. Con circolare n. 9/2021, il Ministero del lavoro sintetizza la normativa in materia e fornisce indicazioni alle strutture dirigenziali di livello generale.

 

La possibilità di ricorrere all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata – di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), D.L. n. 18/2020 – è stata, come noto, estesa fino alla definizione della disciplina dello stesso da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Conseguentemnte, il ricorso allo smart working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore può proseguire fino alla suddetta data.
Il citato decreto-legge n.52/2021, inoltre, modificando l’art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha soppresso la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile.
Le Pubbliche Amministrazioni devono, dunque, organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate, a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.
In sintesi, il legislatore ammette, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino, al più tardi, al 31 dicembre 2021, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.
Inoltre, il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 ha ripristinato, a favore della categoria dei lavoratori “fragili”, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Quindi, fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili, ovvero i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Alla luce del quadro normativo vigente è stato avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per l’aggiornamento delle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali” che riprenderà all’inizio del mese di settembre. Pertanto, nelle more dell’adozione del suddetto Protocollo e dell’emanazione del decreto del Segretario generale di attuazione della nuova disciplina in materia di lavoro agile con le modalità semplificate e considerato che lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, i responsabili delle strutture dirigenziali di livello generale, sentiti i dirigenti di riferimento, adibiscono al lavoro agile il personale ad essi assegnato con le modalità semplificate, assicurando per il periodo dal 1 agosto 2021 al 15 settembre 2021 le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, purché l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, adeguandosi alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottate dalle competenti autorità.

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