Il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero del credito di imposta o quanto meno da un avviso bonario, che consenta al contribuente di stabilire un contraddittorio con l’ufficio. (Corte di Cassazione – Ordinanza 27 maggio 2021, n. 14876). La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi (art. 36-bis, D.P.R. n. 600 del 1973), con la quale contestava l’illegittimità dell’utilizzo del credito di imposta (credito di imposta per le aree svantaggiate) indicato in dichiarazione come residuo della precedente dichiarazione nella quale però non risultava esposto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari.
I giudici tributari hanno accolto l’eccezione di nullità della cartella di pagamento sul rilievo che il recupero del credito d’imposta non era stato preceduto da alcuna preventiva comunicazione da parte dell’Ufficio. In particolare, i giudici hanno affermato che la contestata illegittimità di utilizzo di un credito di imposta non può rientrare in una mera irregolarità, per cui, sussistendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria aveva l’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti ovvero a fornire idonea documentazione a sostegno di quanto dichiarato circa l’utilizzo del credito di imposta.
La Suprema Corte ha affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche; pertanto, il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta o quanto meno bonario.
Inoltre, ha precisato che in tali casi è necessario un apposito avviso di recupero del credito o quantomeno la notifica di un avviso bonario, trattandosi di attività che comportano una preventiva verifica e valutazioni giuridiche che escludono che l’Ufficio possa fare ricorso alla procedura del mero controllo cartolare automatizzato.
Nel casi come quello in esame, dunque, l’assenza di una comunicazione d’irregolarità preventiva ovvero la violazione dell’obbligo di contraddittorio con il contribuente, determina la nullità della cartella di pagamento.