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Disconoscimento credito d’imposta: illegittima la procedura ex art.36-bis

16 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con l’Ordinanza 12 marzo 2021, n. 6988, la Corte di Cassazione ha affermato che per il recupero del credito d’imposta (bonus occupazione) non spettante, indicato in dichiarazione e indebitamente utilizzato in compensazione, l’Ufficio non può utilizzare la procedura ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973, poiché riservata alla correzione di errori materiali o di calcolo nella dichiarazione dei redditi.

La controversia trae origine dalla cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e notificata al contribuente per il recupero del credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi, relativo all’incremento occupazionale, che l’ufficio ha ritenuto non spettante e dunque indebitamente utilizzato in compensazione.
Il ricorso del contribuente non è stato accolto dai giudici tributari che hanno ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento in quanto relativa alla debenza di somme dovute in forza di quanto indicato in dichiarazione.

La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari dichiarando l’illegittimità della cartella di pagamento.
Il contribuente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis, co. 3 del DPR n. 600 del 1973, per avere i giudici d’appello ritenuto legittima la cartella di pagamento, a fronte della sua eccezione di inapplicabilità della procedura di cui al citato art. 36-bis, considerato che si trattava del mancato riconoscimento di un credito d’imposta (bonus occupazione) e non di un mero omesso versamento del tributo.

La Corte Suprema ha affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n. 600 del 1973 e 54 bis del DPR n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario.
Inoltre, ha precisato la Suprema Corte, in tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella di pagamento ex art. 36-bis del DPR n. 600 del 1973 ove venga in rilievo non già un errore materiale o di calcolo bensì l’interpretazione di una disposizione normativa, come certamente è quella che disciplina la spettanza o meno di un credito d’imposta.

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