• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Diritto di precedenza del lavoratore licenziato, nuove assunzioni solo per professionalità diverse

19 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Ai fini della spettanza delle agevolazioni, il diritto di precedenza alla riassunzione di lavoratori licenziati, può dirsi violato laddove vi siano nuove assunzioni decise dall’imprenditore nella “stessa qualifica” dei licenziati, da intendersi come sostanziale coincidenza tra le professionalità di cui l’azienda abbisogna e quella posseduta da questi ultimi. Parimenti, ai fini del risarcimento del danno al lavoratore, la responsabilità del datore è esclusa solo se questi provi l’assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità peculiari da acquisire all’azienda ovvero dell’impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (Corte di Cassazione, ordinanza 15 aprile 2021, n. 9913)

La vicenda giudiziaria nasce dall’opposizione presentanta da una Società avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il recupero di sgravi contributivi di cui la società aveva beneficiato per l’assunzione di un lavoratore e che l’Istituto assumeva non spettanti per la violazione del diritto di precedenza riconosciuto ad un altro lavoratore, licenziato nei 6 mesi precedenti.
Al riguardo, la Corte d’appello territoriale aveva rilevato che il diritto di precedenza alla riassunzione (ex art. 15, L. n. 264/1949) sorge all’atto del licenziamento e che da questo momento decorre il termine di 6 mesi per l’esercizio dello stesso.
Altresì, i giudici di appello avevano riconosciuto che, data la natura inderogabile della disciplina previdenziale, la rinuncia preventiva al diritto di prelazione, se pure valida nei rapporti tra privati, non è opponibile all’Inps, con la conseguenza che il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione, deve comunque offrire il posto al dipendente licenziato. Ciò nonostante, il diritto di precedenza non doveva ritenersi operante perché il lavoratore licenziato e quello neo-assunto erano inquadrati in livelli diversi ed addetti a mansioni differenti per contenuto e tipologia.
Avverso la sentenza ricorre così in Cassazione l’Inps, lamentando violazione e falsa applicazione della legge (art. 31, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 150/2015), per aver la Corte di merito ritenuto necessario il requisito della identità dei profili e delle mansioni.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato.
In relazione al diritto di precedenza alla riassunzione, riconosciuto ai lavoratori licenziati per riduzione di personale (art 15, L. 29 aprile 1949, n. 264), il datore di lavoro che assuma lavoratori diversi da quelli licenziati, entro il suddetto termine semestrale, riferito alla stipulazione di relativi contratti, può sottrarsi alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) ed al conseguente obbligo di risarcimento del danno, solo ove fornisca la prova della assoluta inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all’azienda ovvero della impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti dei quali potrebbero essere parti gli ex dipendenti (Corte di Cassazione, sentenza n. 14293/2002).
Orbene, il principio, seppur riferito al caso di domanda di risarcimento danni per violazione del diritto di precedenza, assume portata di carattere generale, anche con riferimento alla condizione della insorgenza del diritto di precedenza. Questa, infatti, richiede che si tratti di nuove assunzioni decise dall’imprenditore nella “stessa qualifica” dei licenziati, da intendersi realizzata quando vi sia sostanziale coincidenza tra le professionalità di cui l’azienda abbisogna e quella posseduta da questi ultimi.
Del resto, sarebbe irragionevole e non conciliabile con la ratio delle disposizioni in tema di diritto di precedenza, interpretare l’espressione “stessa qualifica” come identità di livelli di inquadramento formale; la ratio di dette disposizioni è, infatti, individuata attraverso il riferimento al “principio dell’assoluta preminenza dell’interesse al posto di lavoro dei dipendenti coinvolti nella vicenda di riduzione di personale”.

Archiviato in: NEWS|LAVORO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fisco: le regole per il credito d’imposta investimenti Mezzogiorno, sisma del Centro-Italia, ZES e ZLS

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Parti Sociali dell’Edilizia: Verbale di accordo 24/6/2022

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta