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Diritto CCIAA 2021: confermata la proroga per i soggetti ISA adopter

13 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato che i soggetti ISA adopter possono effettuare il versamento del diritto annuale 2021 dovuto alla camera di commercio entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazioni (Nota n. 201219 del 2 luglio 2021)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2021 è stata disposta la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (imposte dirette, IRAP, IVA e imposte sostitutive) in scadenza il 30 giugno 2021, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, inclusi i soggetti in regime forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, i soggetti che presentano cause di esclusione, i lavoratori in mobilità e i partecipanti in società “trasparenti” (cd. “ISA adopter”).
In particolare, il decreto in oggetto ha stabilito che tali versamenti possono essere effettuati entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione. In alternativa, i versamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto 2021, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
In assenza di una specifica previsione normativa sono stati sollevati dubbi sull’applicabilità della proroga al versamento del diritto annuale dovuto alla camera di commercio per l’anno 2021.
In proposito il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato che il diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese, oppure nel REA deve essere versato, in un’unica soluzione entro il temine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte; pertanto, ha confermato che la proroga disposta dal Dpcm 28 giugno 2021 si applica anche al versamento del diritto annuale per l’anno 2021.
Di conseguenza i soggetti “ISA adopter” possono effettuare il versamento del diritto camerale dovuto per l’anno 2021 entro il 20 luglio 2021 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Il MISE precisa che per le imprese che non rientrano tra i soggetti “ISA adopter” rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento può essere effettuato con due modalità:
– con pagoPA on line, attraverso il http://dirittoannuale.camcom.it, dove è possibile anche effettuare il conteggio del tributo dovuto, utilizzando i servizi del nuovo sito, unico per tutte le Camere di Commercio;
– con il modello F24. In tal caso, il pagamento può essere fatto direttamente da parte dell’impresa oppure con delega a un intermediario abilitato. Deve essere compilata la “Sezione IMU e altri tributi locali”, indicando la sigla della provincia dove è ubicata l’impresa, il codice tributo “3850” e l’anno di riferimento “2021”.

Si ricorda che le imprese individuali, le società semplici, le società tra avvocati (D.Lgs. 96/2001), i soggetti iscritti solo al R.E.A., le unità locali e sedi secondarie di imprese estere pagano in misura fissa. Tutti gli altri soggetti pagano in base al fatturato dell’anno precedente.

In caso di omesso o tardivo pagamento è dovuta una sanzione amministrativa dal 10% al 100% del diritto dovuto.
Tuttavia, in caso di adempimento spontaneo, è possibile beneficiare del ravvedimento breve (sanzione 3,75%) o del ravvedimento lungo (sanzione 6%), in relazione alla data della regolarizzazione.
Le imprese non in regola con il diritto annuale nei 10 anni precedenti alla richiesta, non possono avere accesso all’erogazione dei contributi camerali e non possono ottenere il rilascio della certificazione del Registro Imprese.

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