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Dichiarazione sostituti d’imposta: novità nel Modello 770/2021

27 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con il Provvedimento n. 13090/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2021 per l’anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, alle compensazioni, ai crediti d’imposta utilizzati e alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi in qualità di sostituto d’imposta.

L’obbligo di presentazione del Modello 770/2021 (dichiarazione dei sostituti d’imposta) riguarda i soggetti tenuti ad operare ritenute alla fonte sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Il Modello 770/2021 deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 2 novembre 2021 (in quanto la scadenza naturale del 31 ottobre 2021 cade di domenica).

Il modello è composto dal Frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

Le principali novità sono legate alle disposizioni adottate nel corso del 2020 per far fronte all’emergenza Covid-19.
In particolare:
– nel quadro SS (Dati riassuntivi e importi sospesi), è stato inserito l’apposito prospetto “Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. Tale sezione è riservata ai sostituti di imposta che, essendone legittimati, non hanno effettuato i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In questa sezione dovranno, quindi, essere indicate le somme che il sostituto è stato legittimato a versare a scadenze diverse da quelle usuali. A tal fine sono stabiliti codici specifici che individuano le diverse sospensioni in considerazione del periodo, delle zone e dei soggetti interessati;
– nei quadri ST (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive) e SV (Trattenute di addizionali comunali all’IRPEF) sono stati introdotti codici specifici da indicare al “punto 10” per segnalare versamenti sospesi in ottemperanza alle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
– nei quadri ST (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive) e SX (Riepilogo dei crediti e delle compensazioni) vanno indicati i dati relativi al “Premio ai lavoratori dipendenti” stabilito dal decreto “Cura Italia”, rispettivamente, il versamento relativo al credito recuperato in sede di conguaglio e il credito del premio erogato (indicato nel campo 476 della CU/2021).

Ulteriore novità nel Modello 770/2021 riguarda l’erogazione del “trattamento integrativo” in favore dei lavoratori dipendenti e assimilati che ha sostituito il cd. “Bonus Renzi” a decorrere dal 1° luglio 2020. A tal fine, nel quadro SX (Riepilogo dei crediti e delle compensazioni) è stato aggiunto il rigo SX49 riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 l’erogazione del trattamento integrativo, per indicare il credito maturato per effetto dell’erogazione, quello recuperato, utilizzato e il residuo; nel quadro ST (Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive), inoltre, va indicato il versamento relativo al credito del trattamento integrativo recuperato in sede di conguaglio.

Sempre nel quadro SX è stata prevista l’indicazione (rigo SX1 colonna 5) dell’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto in base alla previsione del decreto “Rilancio” (art. 150, co. 2 del D.L. n. 34/2020). Si ricorda che l’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 475 delle CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo ed è utilizzabile in compensazione senza limite di importo.

Infine, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2020, i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l’emittente o l’intermediario che svolgono l’attività di sostituto di imposta, dovranno compilare:
– il quadro SK (Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie) indicando i dati dei soci delle società semplici che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l’imposta sostitutiva; ovvero
– il quadro SI (Utili e proventi equiparati pagati nell’anno 2020) indicando gli utili corrisposti alle società semplici assoggettati a ritenuta in applicazione del regime per trasparenza in capo ai soci.

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