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Detrazioni di ristrutturazione per immobili F/4

14 Aprile 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’unità immobiliare inserita in un fabbricato accatastato come F/4, originariamente albergo censito in Catasto nella categoria D/2, frazionato in più appartamenti dall’impresa venditrice, può fruire delle agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR, a condizione che, alla fine dei lavori, sia distintamente accatastata in A/2 (Agenzia Entrate – risposta 13 aprile 2021, n. 241).

Per le spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze, è prevista una detrazione dall’imposta lorda delle persone fisiche. I suddetti interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione; unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.

Con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che spettano le suddette detrazioni in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.

Alla stessa conclusione si perviene anche con riferimento all’ipotesi del caso di specie in cui, prima degli interventi, l’immobile esistente, è frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente accatastate in categoria F/4 (categorie fittizie senza rendita catastale), destinate ad abitazioni.

Pertanto, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile fruire delle agevolazioni nel limite di detrazione di 96.000 euro, riferito all’unità immobiliare censita al catasto all’inizio degli interventi di ristrutturazione. Considerato che l’unità è censita, a seguito del frazionamento dell’unità alberghiera, nella categoria catastale F/4, l’agevolazione potrà essere fruita a condizione che, alla fine dei lavori, sia distintamente accatastata in A/2.

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