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Demolizione e ricostruzione di immobili: precisazioni sul Superbonus

11 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Forniti chiarimenti in materia di Superbonus sulla demolizione e ricostruzione di immobili appartenenti alla categoria catastale A/1 e sulla demolizione operata da una società diversa da un’impresa di costruzioni (Agenzia delle Entrate – Risposte 10 maggio 2021, nn. 318 e 320).

Con riferimento alla possibilità per gli acquirenti persone fisiche degli immobili demoliti e ricostruiti, originariamente identificati con la categoria catastale A/1, di beneficiare del c.d. “Superbonus”, ai sensi del comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio “le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. Per effetto di tale espressa disposizione gli acquirenti degli immobili demoliti e ricostruiti non potranno beneficiare del “Superbonus” nel caso in cui le unità immobiliari oggetto dei richiamati interventi appartengano alla categoria catastale A/1.

In merito alla demolizione operata da una società diversa da un’impresa di costruzioni, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, non è necessario che l’impresa istante esegua direttamente i lavori di miglioramento sismico bensì è possibile che tali lavori siano commissionati ad altra impresa esecutrice. Tuttavia, è necessario che l’impresa appaltante sia titolare del titolo abilitativo necessario alla realizzazione dei lavori finalizzati al miglioramento sismico e che sia un’impresa astrattamente idonea ad eseguire tali lavori. L’astratta idoneità, a titolo esemplificativo, è ritenuta sussistente attraverso la verifica del codice attività ATECO oppure attraverso la previsione espressa dell’attività di costruzione o di ristrutturazione immobiliare nell’oggetto sociale.
Pertanto, se la società non è qualificabile come impresa di costruzioni nel senso sopra rappresentato, gli acquirenti degli immobili oggetto degli interventi sopra menzionati non possono fruire della detrazione di cui al combinato disposto dell’articolo 16 comma 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

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