In materia di lavoro, il Decreto “sostegni” ha altresì previsto il rifinanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande nonchè il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. Per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 annui, il beneficio in parola è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. Nell’anno 2021, il REM è riconosciuto per 3 quote, relativamente alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021 inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio; per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato au fini ISEE; assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’art. 10 del DL sostegni (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport); possesso dei requisiti di residenza, economici, relativi all’intero nucleo familiare (commi 2, lettere a), c) e d), dell’art. 82, DL 34/2020). Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, l’esonero contributivo è riconosciuto il anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, e del mese di gennaio 2021.
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti; essere percettori di reddito di cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe.
Le quote di Rem sono altresì riconosciute indipendentemente dai requisiti citati, e ferma restando in ogni caso l’incompatibilità, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Resta ferma l’incompatibilità della fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennità COVID-19, nonché l’incompatibilità con la titolarità, alla data di entrata in vigore del DL sostegni, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
La domanda per le quote di Rem è presentata all’Inps entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.