Il Fisco fornisce una corretta interpretazione della sospensione dei termini per fruire delle agevolazioni prima casa (art. 24, decreto liquidità) e della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103, decreto Cura Italia) (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 marzo 2021, n. 205) Nella fattispecie rappresentata nell’istanza di interpello, la società istante dichiara di volere cedere un immobile facente parte di un unico complesso integralmente ristrutturato senza aumento volumetrico.
La società evidenzia che l’acquirente dell’immobile ristrutturato potrebbe beneficiare delle misure agevolative disciplinate dall’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi se l’immobile fosse stato venduto entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, ovvero entro il 25 settembre 2020.
Tanto premesso, la società chiede di sapere se l’articolo 24 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto liquidità”) che dilata i termini per le agevolazioni prima casa sospendendo il decorso del termine per il periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 e l’articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020 possano essere applicati al richiamato termine di 18 mesi previsto dall’articolo 16-bis del TUIR.
Per il Fisco il citato articolo 24 disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa e, non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir, e tenuto conto che si tratta di una norma agevolativa a carattere speciale la cui estensione in via analogica oltre i casi e i tempi in essa considerati non è consentita, si ritiene che l’istante non possa beneficiare della sospensione dei termini contenuta in questo articolo.
Parimenti, si evidenzia che i predetti termini non si ritengono prorogati neanche ai sensi dell’articolo 103, riferito alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.