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Debiti fiscali della società scissa: responsabilità solidale della beneficiaria

10 Febbraio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

La Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in caso di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione (Sentenza 05 febbraio 2021, n. 2767).

La controversia riguarda l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate – rilevato che la società aveva omesso di presentare le dichiarazioni di quell’anno, aveva provveduto a rideterminarne induttivamente il reddito e, considerato che la stessa si era prima scissa, conferendo la principale attività alla società di nuova costituzione e, poi, cancellata dal Registro delle imprese – l’aveva ritenuta responsabile del debito tributario della scissa, ritenendo l’operazione di scissione finalizzata ad impedire (o, quanto meno, ostacolare) l’azione di riscossione del fisco.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso della società, che aveva riconosciuto di essere responsabile in via solidale nei limiti del patrimonio netto a essa assegnato, ritenendo che non sussistesse il dedotto intento elusivo (in quanto non era stato allegato alcun vantaggio fiscale derivante dall’operazione) e che la disciplina fiscale in materia di scissione non consentisse di ritenere sussistente una solidarietà passiva tra scissa e beneficiaria.

La decisione, impugnata dall’Ufficio, è stata riformata dalla Corte di Cassazione che ha stabilito la responsabilità illimitata della società beneficiaria dell’operazione di scissione.

La Suprema Corte ha rilevato che la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione di scissione parziale è disciplinata dalla normativa fiscale mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi restando gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la norma stabilisce che per i debiti fiscali rispondono non solo solidalmente ma altresì illimitatamente tutte le società partecipanti all’operazione. Salvo il diritto di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.
Tale interpretazione, precisa la Corte di Cassazione, risulta palesemente confermata dalle disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che coerentemente prevedono che le società partecipanti la scissione siano tutte solidalmente e illimitatamente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. E, nella previsione di una illimitata responsabilità solidale, sta appunto il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà discendente dalle operazioni di scissione parziale.
In considerazione di tali disposizioni, dunque, la Corte Suprema ha affermato il principio di diritto secondo cui “in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione”.
Tale principio di responsabilità illimitata per i debiti tributari antecedenti la scissione, precisa la Corte Suprema, a differenza della disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili per la quale il codice civile prevede precisi limiti, risulta peraltro assistito dall’orientamento costituzionale.
Con riferimento alla normativa interessata (art. 173, co. 13 del TUIR e art. 15, co. 2 del D.Lgs. n. 472 del 1997), infatti, la Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2018), nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste sulle disposizioni citate, ha affermato che non è possibile “una piena equiparazione tra l’inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie”, tanto più che un’operazione straordinaria come la scissione “può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell’amministrazione finanziaria” e che, pertanto, è legittimato un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.
Di conseguenza, la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di rivalersi illimitatamente su tutte le società beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l’operazione straordinaria, è da considerare legittimato “dalla specialità dei crediti tributari” e “risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalità”.

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