In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 28 maggio 2021, n. 37/E).
Il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la frequenza nella cd. “classe virtuale” e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti; dunque, costituiscono dispositivi fondamentali per consentire la “didattica a distanza”, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate dal datore di lavoro non genera reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.
Precisa, però, che il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente ai sensi della predetta disposizione troverà applicazione sempreché il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
Ad analoghe conclusioni si perviene nell’ipotesi in cui la piattaforma welfare consenta l’acquisto dei predetti dispositivi informatici tramite documenti di legittimazione (cd. voucher); anche in questo caso, affinché trovi applicazione il regime di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente è necessario che il dipendente produca idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.