Il DL Sostegni-bis introduce un incentivo fiscale, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo di farmaci innovativi (art. 31 del D.L. n. 73 del 2021). È riconosciuto un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il credito di imposta spetta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario. È utilizzabile in compensazione tramite modello di pagamento unificato F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione. Non si applicano le disposizioni sulle soglie massime di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del TUIR. L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
Sotto il profilo soggettivo, il credito di imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’UE, negli Stati aderenti all’accordo SEE ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, come indicati dall’art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono espressamente esclusi i costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
In relazione ai medesimi costi ammissibili, il credito d’imposta ricerca e sviluppo di farmaci innovativi non è cumulabile con altri incentivi sotto forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.