15 MAR Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62, il D.L. 13 marzo 2021, n. 30 recante all’art. 1 le nuove misure di contrasto all’emergenza Covid fino a Pasqua. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021: Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Il mancato rispetto delle misure è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. La nuova suddivisione dell’Italia in “zone” Dal 15 marzo e per un periodo di 15 giorni, passano in zona rossa le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia e Veneto. La zona rossa resta invece confermata per la regione Molise. Pertanto, sulla base delle Ordinanze del Ministero della Salute del 5 marzo 2021, del 12 marzo 2021 e del 13 marzo 2021 e ai sensi delle nuove disposizioni del D.L. n. 30/2021, sono ricomprese: – nell’area bianca: Sardegna; – nell’area arancione: Abruzzo, Calabria, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta; – nell’area rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.
In tali giorni, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.
– le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;
– i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:
a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
Dal 15 marzo 2021, ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 30/2021 le regioni Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta, nonostante siano in zona gialla, passano in zona arancione.