Dal 26 aprile 2021, la zona gialla dell’Italia ritorna ad essere predominate, fatta eccezione per alcune regioni in arancione e la sola Sardegna che resta in zona rossa. Il Ministero dell’Interno ha inoltre fornito chiarimenti sulle nuove misure introdotte dal DL Riaperture (Ministero Salute – ordinanze 23 aprile 2021; Ministero Interno – circolare 24 aprile 2021, n. 29851). Con il DL Riaperture sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale. Spostamenti Viene stabilita, a decorrere dal 26 aprile 2021, la cessazione del meccanismo con il quale è stata disposta, anche per i territori rientranti in zona gialla l’applicazione delle misure anti COVID-19 previste per la zona arancione. Attività didattica in presenza Il DL Riaperture, nel ribadire il criterio dello svolgimento in presenza delle attività della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, sancisce l’inderogabilità, sull’intero territorio nazionale, del limite del 50% della popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado cui deve essere assicurato lo svolgimento in presenza dell’attività didattica. Attività dei servìzi di ristorazione Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00. Spettacoli aperti al pubblico Dal 26 aprile 2021, gli spettacoli all’aperto previsti all’interno di sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché nei live club e in altri locali o spazi anche all’aperto, dovranno svolgersi, in via esclusiva, con posti a sedere preventivamente assegnati, e a condizione che sia assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, sia tra gli spettatori non abitualmente conviventi, sia tra il personale addetto ai lavori. Piscine. palestre e sport di squadra Sempre con decorrenza 26 aprile e limitatamente ai territori collocati in zona gialla, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto, fermo restando il rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport. Le zone dell’Italia Dal 26 aprile 2021, l’Italia è cosi suddivisa:
In particolare, le nuove disposizioni, oltre alle cosiddette “riaperture”, riguardano sostanzialmente la mobilità tra aree territoriali connotate da un differente scenario di rischio sanitario, cui si connette l’introduzione di un sistema certificativo comprovante l’assenza di patologie derivanti dagli agenti virali trasmissibili da SARS-CoV 2, nonché il riavvio delle attività scolastiche in presenza.
Sono consentiti invece gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla.
Confermato il divieto dì spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentili anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV- 2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido.
Confermata la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno 2021 una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell’arco orario ricompreso tra le ore 5.00 e le ore 22.00. Tale possibilità di spostamento incontra il limite dell’ambito comunale in zona arancione, mentre resta esclusa all’interno dei territori in zona rossa. Gli spostamenti in questione potranno interessare anche territori regionali diversi collocati in zona gialla, a nulla rilevando l’eventuale attraversamento di regioni poste in zona arancione o rossa.
Vengono inoltre fissati, in relazione al diverso colore di ciascuna zona, i limiti minimi e massimi di presenza (dal 50 al 75 per cento in zona rossa e dal 70 al 100 per cento in zona gialla e arancione) che, per la suddetta popolazione studentesca, le Istituzioni scolastiche devono raggiungere adottando forme flessibili di organizzazione dell’attività didattica.
L’obiettivo indicato dal nuovo provvedimento è quello di assicurare, nelle zone gialla e arancione, il progressivo raggiungimento del risultato dell’integrale didattica in presenza anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado.
Prevista inoltre la ripresa in presenza, secondo i piani di organizzazione predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell’università e della ricerca, delle attività didattiche e curriculari delle università, anche per i territori in zona rossa relativamente agli insegnamenti del primo anno dei corsi di studio, nonché lo svolgimento, sempre in presenza, di altre attività, ivi compresi gli esami, le prove e le sedute di laurea. La medesima disposizione si applica anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate all’università.
Fino al 31 maggio 2021, pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto.
Il consumo al tavolo resta comunque consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi.
Resta confermata la disposizione che fissa alle ore 18,00 il limite orario entro il quale è consentito l’asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.30.00.
Diversamente da prima e in un ottica ampliativa, viene ora individuata, quale capienza massima dei locali, una misura non superiore al 50% rispetto a quella autorizzata e viene fissato un limite di partecipazione agli spettacoli individuato in 1.000 unità per le iniziative all’aperto e in 500 spettatori in ogni singola sala, per quelle nei luoghi chiusi.
Laddove non sia possibile garantire l’osservanza delle predette condizioni lo svolgimento degli spettacoli non è consentito. La norma conferma, inoltre, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
È comunque interdetto l’uso di spogliatoi, ove non diversamente stabilito dalle suddette linee guida.
– in zona gialla le regioni Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e alle province autonome di Bolzano e di Trento;
– in zona arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta;
– in zona rossa la regione Sardegna.