Il contribuente che ha la sede della propria attività a Rimini, se il Comune risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) può fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per il 2020 prescindendo dalla riduzione di fatturato. Il Fisco, inoltre, prevede lo stesso credito d’imposta anche per una società in liquidazione (Decreto Rilancio – art. 28, D.L. n. 34/2020, Agenzia delle entrate – Risposte 17 marzo 2021, nn. 185 e 186) Nella fattispecie, contenuta nella prima risposta, l’istante svolge l’attività di impresa e utilizza, come locatario, un immobile di categoria catastale D/2; il contratto di locazione prevede un canone mensile e detto canone è stato regolarmente pagato. Nel caso di società in liquidazione, contenuto nella seconda risposta, che dichiara di aver corrisposto il canone di locazione attraverso l’escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria consegnata dalla società secondo la previsione contenuta nel contratto di locazione, l’escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall’ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisce ai fini della norma qui in esame una modalità di “versamento” del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d’imposta in questione (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Il Decreto Rilancio (art. 28, D.L. n. 34/2020) ha previsto il riconoscimento di un credito di imposta, nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, condizione che l’istante specifica non ricorrere per lui in relazione ai mesi di giugno e settembre 2020.
A seguito di conversione in legge del cd. Decreto Rilancio, al comma 5 dell’articolo 28 è stato introdotto un nuovo periodo, in base al quale “… Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (i.e. diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 10 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”.
Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, successivamente, per le strutture turistico ricettive è stato prevista la spettanza di credito d’imposta di cui al menzionato articolo 28 del decreto rilancio, fino al 31 dicembre 2020.
Ciò posto, l’istante chiede se, avendo la sede della propria attività a Rimini, comune dell’Emilia Romagna, può usufruire del credito di imposta in esame, anche in assenza della diminuzione del fatturato.
Per il Fisco, sul presupposto che il comune di Rimini risulti incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, l’istante può fruire del credito d’imposta in esame per il 2020 prescindendo dalla riduzione di fatturato, determinando lo stesso secondo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina in esame.