Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021. La cessazione della attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente a tale data, abbia luogo il decesso del professionista (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2021, n. 565) Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti richiesti. (articolo 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41).
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla locuzione “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto” si evince che per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione della attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.
Pertanto, la cessazione della attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista.