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Contributi associativi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari

5 Agosto 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Si forniscono istruzioni sulla gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari.

Lo scorso 9 giugno è stata sottoscritta una convenzione con l’Associazione sindacale Unione Italiana Professionalità In Agricoltura per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari.
In particolare, la riscossione del contributo sarà effettuata dall’Inps, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dalle aziende all’INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto Previdenziale Aziende agricole” e per i concedenti PCCF nel servizio “Gestione Rapporti di Lavoro Piccoli Coloni o Compartecipanti Familiari.”
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
L’Inps provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate dall’associato, entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno ripartite in misura proporzionale tra la quota associativa e le quote contrattuali che l’INPS riscuote per la convenzione in esame.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura della quota associativa e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali. La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’Associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.
L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.
Qualora pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.
La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata all’Istituto dalle Associazioni sindacali. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale.

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