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Contratto a termine con inquadramento differente tra le stesse parti:non c’è necessità di deroga assistita

20 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’articolo 19, co. 3 del D.Lgs. 81/2015 nel prevedere la possibilità delle parti di stipulare “in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro, fa salvo quanto disposto al comma 2. Quindi, secondo la formulazione letterale della norma, la procedura in questione si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ed alle medesime condizioni di tale disposizione, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Nel caso in cui, invece, le parti sottoscrivano un contratto a termine ex novo, che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime, non c’è necessità di avanzare istanza di deroga assistita (Nota INL 19 maggio 2021, n. 804).

In seguito alla ricezione di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale, l’Ispettorato territoriale di Genova ha richiesto chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015.
Come noto, secondo il citato comma, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio una volta raggiunta la durata massima del contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

L’ispettorato nazionale del lavoro, in primo luogo, ha evidenziato che, atteso che il soggetto che ha avanzato l’istanza di “deroga assistita” è un Istituto pubblico che svolge attività di ricerca scientifica di interesse generale, trova applicazione quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 87/2018 (come modificato dall’art. 1, comma 403, della L. n. 145/2018) secondo cui “le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2019 al Decreto Dignità, i contratti a tempo determinato stipulati, tra gli altri, da Istituti pubblici di ricerca, con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica o di coordinamento e direzione della stessa sono sottoposti a regole diverse, relativamente a durata massima del contratto, al numero massimo delle proroghe e all’obbligo di indicazione delle c.d. causali.
Ciò premesso, si ricorda che l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Ne deriva che laddove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti – di livello e di categoria legale – ai fini del calcolo della durata massima stabilita dall’art. 19, comma 2, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.
Il comma 3 del citato art. 19, nel prevedere la possibilità delle parti di stipulare “in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro, fa salvo quanto disposto al comma 2. Quindi, la formulazione letterale della norma induce a ritenere che la particolare procedura in commento si applichi solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ex art. 19, comma 2 ed alle medesime condizioni di tali disposizione, ossia che anche l’ulteriore contratto in deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Nel caso in cui, come nella fattispecie descritta, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano un contratto a termine ex novo che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non c’è necessità di avanzare istanza di deroga assistita.
Considerato che l’applicazione di tale principio potrebbe determinare il susseguirsi di un rilevante numero di contratti a termine tra gli stessi soggetti, laddove la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.

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