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Contenzioso tributario: prova della regolare notificazione a mezzo del servizio postale

10 Settembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento; e detta prova può essere fornita dall’Agente della riscossione mediante la produzione di copia dell’avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario (Corte di cassazione – Sez. VI civ. – Ordinanza 08 settembre 2021, n. 24245).

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR, di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso una sentenza CTP, che aveva respinto il suo ricorso avverso un estratto di ruolo, nel quale erano elencate alcune cartelle di pagamento; la CTR ha ritenuto inammissibile la costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione, siccome avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro; ha, inoltre, rilevato che erroneamente l’Agenzia delle entrate riscossione si era limitata a produrre in giudizio i referti di notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell’estratto di ruolo impugnato, mentre avrebbe dovuto altresì produrre le cartelle, cui tali referti si riferivano.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione si è passati dalla previsione di un’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato alla previsione di un patrocinio che può essere affidato anche ad avvocati del libero foro; il legislatore cioè, tenendo conto dell’esigenza di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
L’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dall’art. 4 novies del d.l. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; la norma in esame ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, chiarendo che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, per respingere la contestazione, con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l’Agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento; e detta prova può essere fornita dall’Agente della riscossione mediante la produzione di copia dell’avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza che sussista in capo all’Agente della riscossione l’onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, si che l’Agente della riscossione non sarebbe comunque in grado di produrre in giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice.
Pertanto, la Corte di cassazione accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate riscossione.

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