Il provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, essendo autonomo rispetto a quello precedente, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell’art. 4, co. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 (Agenzia entrate – risposta 30 agosto 2021, n. 573). Con riferimento all’applicazione dell’imposta di bollo dovuta per le concessioni, l’art. 4, co. 1, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972 stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per gli, “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta”. In linea generale, quindi, i provvedimenti sono soggetti all’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 4 della tariffa nella misura di euro 16,00, per ogni esemplare. Il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche comporta l’emissione di un’ulteriore provvedimento, autonomo rispetto a quello precedente, e pertanto è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.