Con circolare n. 91/2021, l’Inps ha comunicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2021, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali. Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022. Contribuzione IVS Contribuzione di maternità Contribuzione INAIL Modalità di pagamento Esonero contributivo
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla L. n. 233/1990, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997. Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2021 il predetto reddito giornaliero, stabilito con DM 10 giugno 2021, è fissato nella misura pari a € 59,66.
Le aliquote di finanziamento da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall’articolo 24, comma 23, DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. In particolare, le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2021 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione, rideterminato annualmente nella misura prevista. Per l’anno 2021 il contributo è pari a € 0,68, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano inoltre ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, L. n. 449/1997, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Per l’anno 2021 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82, D. Lgs. n. 151/2001.
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28, D. Lgs. n. 38/2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per l’anno 2021, resta fissato nella misura capitaria annua di € 768,50 (per le zone normali) e € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto 23 marzo 2021 del Ministro del Lavoro ha fissato nella misura pari al 16,36% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale riduzione dovrà essere applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2021, il 16 settembre 2021, il 16 novembre 2021 e il 17 gennaio 2022.
Con circolare n. 47/2021 sono state fornite le istruzioni operative per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, esteso dall’articolo 1, comma 33, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.