La sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità (art. 3, co. 5, L. 68/1999) è applicabile anche per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del Fis o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutta la durata degli interventi, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata o alla quantità di orario ridotto in proporzione (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 21 dicembre 2020, n. 19) Come noto, la sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità (art. 3, co. 5, L. 68/1999; art. 4, D.P.R. n. 333/2000) è riconosciuta dal Legislatore in favore delle imprese che versino in situazione di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale, tali da determinare il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (art. 21, D.Lgs. 148/2015), delle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà (art. 21, D.Lgs. 148/2015), nonché di quelle che abbiano attivato procedure di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24, L. n. 223/1991). L’applicazione del predetto istituto, altresì, è stata estesa anche ad altre fattispecie considerate assimilabili a quelle previste dalla legge, ovvero nei casi di:
– ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
– ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello n. 10/2012);
– imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 2/2010);
– sottoscrizione di accordi ed attivazione di procedure di incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani (art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 22 del 24 settembre 2014).
Orbene, con specifico riferimento alla possibilità di applicare la sospensione in parola nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID 19”, sebbene essa non sia stata prevista specificamente per le imprese in situazione di cassa integrazione guadagni ordinaria, la prassi ministeriale esistente (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 2/2010) già consente di valutare, in un momento di crisi economica, gli strumenti opportuni per le aziende in CIGO che non siano nelle condizioni di adempiere all’obbligo.
Oltretutto, non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza COVID-19 e quelle che fruiscono della cassa integrazione ordinaria a causa della medesima emergenza, considerato che, in entrambe le ipotesi, il ricorso a dette procedure denota una situazione di crisi che potrebbe rendere difficoltoso all’azienda l’adempimento degli obblighi assunzionali.
Pertanto, la sospensione degli obblighi risulta, in questi casi, rispondente alla ratio della norma.
In ogni caso, rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, è ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.