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Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali: nuovo orientamento giurisprudenziale

29 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

In applicazione dell’orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sancito con la sentenza n. 14257/2019 e consolidatosi, da ultimo, con la sentenza n. 5541/2021, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 (Circolare Inps n. 113/2021).

 

Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall’INPS.
L’Istituto, con circolare n. 263/1995, ha fornito successive indicazioni in merito, precisando – in tema di retroattività – che: “Il provvedimento di variazione produrrà, al contrario, i suoi effetti sin dalla data dell’inquadramento iniziale nell’ipotesi in cui tale inquadramento sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro: tali sono le notizie, relative all’effettiva attività svolta, fornite dal datore di lavoro all’atto della domanda di iscrizione e sulla cui base l’Istituto emana il provvedimento di classificazione“.
La disposizione legislativa citata è stata, tuttavia, oggetto di un’interpretazione giurisprudenziale non univoca. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13383/2008, accogliendo la tesi difensiva dell’Inps e mutando un precedente orientamento (cfr. sentenza n. 4521/2006), ha statuito il principio di diritto in base al quale in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e ai fini dell’applicabilità dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 – che fissa la regola che gli effetti della variazione della classificazione si producono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento, con la sola eccezione, con conseguente retroattività degli effetti della variazione, dell’ipotesi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni dal datore di lavoro – l’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività svolta dall’azienda, la quale, per effetto delle scelte operate dall’imprenditore, assume caratteristiche tali da comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali, è da equiparare all’ipotesi delle dichiarazioni inesatte, giacché, alla stregua della comune “ratio” di assicurare la corrispondenza della classificazione, a fini previdenziali, all’effettiva attività dei datori di lavoro, anche in caso di omessa comunicazione si realizza, sia pure in un momento successivo, una discrasia tra l’effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.
La deroga della retroattività degli effetti della variazione in discorso, prevista dal citato articolo 3, può avere luogo, quindi, secondo la suddetta pronuncia, sia in caso di inesatte dichiarazioni sia di omessa comunicazione ad opera del datore di lavoro (in senso conforme, anche Corte di Cassazione n. 8558/2014).

Nuovo orientamento giurisprudenziale
La Corte di Cassazione ha però mutato il proprio orientamento con la sentenza n. 14257/2019 e, da ultimo, con la sentenza n. 5541/202, nella quale, tra l’altro, si afferma che “non si ritiene esistente un contrasto attuale che imponga di rimettere la questione alle Sezioni Unite”, richiamando i seguenti principi:
– l’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995 stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato;
– la retroattività degli effetti della variazione si determina ogni volta che vi sia stato nel momento iniziale dell’attività un comportamento del datore positivo e volontario tale da determinare un inquadramento errato, qual è l’inoltro di dichiarazioni inesatte;
– la condotta omissiva intervenuta nel corso dell’attività del datore di lavoro trova specifica sanzione nell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, che prevede l’obbligo dell’impresa di comunicare agli enti previdenziali le variazioni relative all’attività imprenditoriale svolta ed il cui inadempimento non comporta alcuna conseguenza sotto il profilo della decorrenza della variazione di inquadramento.
Secondo la Corte, tale soluzione interpretativa “deve essere preferita, in quanto coerente con la natura eccettiva della deroga all’operatività della classificazione ex nunc, deroga prevista testualmente per il solo caso delle inesattezze nella dichiarazione iniziale e che, dunque, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi ivi tassativamente indicate e tipizzate, stante il divieto anche di interpretazione analogica ed estensiva, posto con riferimento alla legge speciale dall’art. 14 preleggi“.

Nuove indicazioni amministrative
A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della legge n. 335/1995.
Conseguentemente, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, in ragione del consolidarsi del nuovo orientamento giurisprudenziale, dovranno basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata all’inesatta dichiarazione e quindi non potrà più rilevare ai fini dell’adozione di un provvedimento di variazione di classificazione con efficacia retroattiva. La retroattività degli effetti della variazione di classificazione, di cui al comma 8 dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, sussisterà soltanto in caso di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese esclusivamente in fase di iniziale inquadramento.

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