Siglato il 27/10/2021, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI Veneto e la FAI-CISL Veneto, la FLAI-CGIL Veneto, la UILA-UIL Veneto, l’accordo per la proroga del CIRL 2017 per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.
Considerato che le parti:
– ritengono che l’erogazione del salario regionale e delle prestazioni della bilateralità regionale siano utili a soddisfare i bisogni del lavoratori e a supportare il processo di crescita e competitività delle imprese;
– condividono il fatto che gli strumenti bilaterali regionali siano sostenuti da una adeguata contrattazione regionale;
– ritengono opportuno attendere il rinnovo del CCNL prima di attivare li confronto per II rinnovo del CIRL.
Le Parti firmatarie hanno convenuto quanto segue:
1) proroga della parte economica par settore alimentare artigiano è settore panificatori del CIRL 2017:
a) L’ERT viene prorogata dal 31/10/2021 al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate In tale accordo;
ERT aziende artigiane settore alimentare
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
Livello |
Valore ERT in € Mensile |
Valore ERT in € Orario |
---|---|---|
1S | 130,00 | 0,75144 |
1 | 104,00 | 0,60115 |
2 | 85,00 | 0,49132 |
3/A | 73,00 | 0,42196 |
3 | 62,00 | 0,35838 |
4 | 55,00 | 0,31791 |
5 | 48,00 | 0,27745 |
6 | 38,00 | 0,21965 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.
ERT aziende settore panificazione
Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.
Livello |
Valore ERT (in €) Mensile |
Valore ERT (in €)Orario |
---|---|---|
A1S | 21,20 | 0,12254 |
A1 | 17,70 | 0,10231 |
A2 | 14,80 | 0,08555 |
A3 | 11,30 | 0,06532 |
A4 | 9,40 | 0,05434 |
Livello |
Valore ERT (in €) Mensile |
Valore ERT (in €) Orario |
---|---|---|
B1 | 13,00 | 0,07514 |
B2 | 6,90 | 0,03988 |
B3S | 5,80 | 0,03353 |
B3 | 5,60 | 0,03237 |
B4 | 4,50 | 0,02601 |
L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.
b) Analogamente La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
2) Proroga al 31/3/2022 di tutta la parte normativa contenuta nel CIRL 14/4/2017.