07 LUG 202 Forniti chiarimenti sul calcolo da effettuare per l’erogazione dell’una tantum per il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, la cui prima tranche è prevista nel mese di luglio Il CCNL è stato rinnovato il 18/5/2021, e prevede, a copertura del periodo di carenza contrattuale ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo (18 maggio 2021) viene corrisposto un importo forfettario lordo di 230,00 €., suddiviso in 3 parti (100 € con la mensilità di luglio 2021, 50 € con la mensilità di ottobre 2021 e infine 80 € con la mensilità di aprile 2022), maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Anita, parte firmataria de contratto, ha specificato che tale valore va a coprire il periodo di “carenza” ovvero quel periodo nel quale il CCNL è scaduto; il calcolo dei mesi di carenza è importante ai fini di erogare correttamente l’UNA TANTUM.
Per il calcolo del valore mensile si deve prendere a computo gli effettivi mesi di carenza che sono determinati prendendo in considerazione esclusivamente i mesi di calendario quindi:
– 12 mesi per l’anno 2020 (Il CCNL è scaduto il 31.12.2019),
– 5 mesi per l’anno 2021 (il rinnovo del CCNL è stato siglato in data 18 maggio 2021).
Quindi i mesi di carenza sono 17; per determinare il valore del rateo mensile di Una Tantum occorre dividere il valore della Una Tantum per 17: valore mensile = € 13,52.
Tale valore va erogato ai lavoratori proporzionalmente alla loro presenza in servizio per i mesi cui l’Una Tantum si riferisce. Il criterio che si adotta è quello analogo alla maturazione dei ratei: con rapporto di lavoro che inizia o finisce nel mese ed ha meno della metà di copertura non matura il diritto a percepire la corrispondente quota di U.T.
Alcuni esempi:
– Lavoratore in forza a tempo pieno per l’intero periodo di carenza: €. 230,00
– Lavoratore in forza a tempo parziale (50%) per l’intero periodo di carenza €. 115,00
– Lavoratore assunto al 10 novembre 2020: 7 quote di U.T. (13,52*7) €. 94,64
– Lavoratore cessato prima del 18 maggio 2021 €. 0,00
– Lavoratore assunto dal 19 maggio 2021 €. 0,00
– Lavoratore che cessa dal 19 maggio che era in forza nell’intero periodo €. 230,00
Per i lavoratori che nel periodo hanno modificato l’orario, l’U.T.va riproporzionata in relazione alla dimensione del rapporto di lavoro nel periodo interessato dalla copertura.
Per i lavoratori assenti nel periodo con copertura retributiva a vari titoli (Maternità, Infortuni) l’U.T. va erogata.
Per i lavoratori in aspettativa non retribuita l’U.T. non va erogata proporzionalmente ai mesi del periodo di carenza nel quale non avevano diritto alla retribuzione.
Circa la tassazione delle somme erogate a titolo di Una Tantum si fa riferimento all’art. 17 comma 1, lettera B del T.U.I.R. che prevede l’applicazione della tassazione separate per gli emolumenti riferibili ad anni precedenti percepiti successivamente tra gli altri per Contratti collettivi. Quindi la corretta tassazione da applicare sarà quella separata.
L’erogazione in più tranches è riconducibile per ognuna di questa a tale fattispecie. Infatti, le due porzioni da erogare nel 2021 sono riferibili al 2020 mentre la terza che si eroga ad aprile 2022 è riferibile alla porzione di carenza del 2021.
Circa la tempistica dell’erogazione dell’U.T. nel testo dell’accordo di rinnovo, mentre per la seconda e terza porzione si fa riferimento specifico con la retribuzione del mese di quindi non pare esserci dubbio sul fatto che l’erogazione debba essere contenuta nel cedolino del mese cui si fa riferimento (per ottobre sarà quindi nei primi giorni di novembre), per la prima parte da erogare il riferimento è diverso e indica “… entro luglio 2021”; si ritiene comunque di erogare anche questa parte con il cedolino di luglio 2021.