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Centralità della bilateralità per le imprese artigiane del Lazio

1 Luglio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Siglato il 4/5/2021, l’accordo interconfederale/intercategoriale Regione Lazio per il settore dell’artigianato e delle PMI, con decorrenza dall’1/6/2021 e fino al 31/5/2024.

Le Parti sociali intendono:
– rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell’occupazione
– confermare la centralità della bilateralità (EBLART/FSBA) quale strumento della partecipazione e dialogo costruttivo e non la sede di confronti negoziali
– riconfermare l’importanza del settore artigiano e delle PMI e la necessità di recuperare i livelli di attività e di occupazione precedenti alla crisi
– richiamare integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali e le delibere dell bilateralità nazionale sottoscritti
– confermare che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze e rappresenta un’opportunità per lo sviluppo delle imprese e per l’occupazione, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esperienze precedenti
– ribadire che il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale ed è regolato dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del CCNL comporta l’obbligo per il datore di lavoro dell’applicazione integrale del CIRL.
Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese dislocate sul territorio del Lazio che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe nelle seguenti aree:
– CCNL Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del settore Odontotecnico;
– CCNL Area Alimentazione Panificazione per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione;
– CCNL Acconciatura ed Estetica;
– CCNL Area Legno Lapidei per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI;
– CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI;
– CCNL Area Tessile Moda – Chimica Ceramica per i dipendenti delle Imprese artigiane; CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni;
– CCNL Tessile Moda-Chimica Ceramica e Decorazione piastrelle in terzo fuoco per i dipendenti della piccola e media industria;
– CCNL Servizi di pulizia per i dipendenti delle imprese artigiane;
– CCNL per le Imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali;
– CCNL Noleggio bus con conducente per i dipendenti delle Imprese artigiane;
– CCNL per i dipendenti dell’Impresa Cine-audiovisiva;
Le parti recepiscono integralmente l’accordo interconfederale per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 26/11/2020
Resta espressamente inteso che l’accordo non si applica al comparto dell’Edilizia.
Le parti riconoscono, secondo i dettami legislativi e i rispettivi CCNL, il contratto a tempo indeterminato quale tipologia prevalente di rapporto di lavoro.
Le imprese possono ricorrere al lavoro stagionale nei casi previsti dai CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe ed in tutte le attività elencate nel D.P.R. 1525/1963. Le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato stagionali, cosi come previsto dall’attuale normativa, non si computano nei limiti previsti dalla normativa per i contratti a tempo determinato. Eventuali ulteriori causali legate alla stagionalità saranno oggetto di confronto nei CIRL.
La parti ritengono che il rispetto delle leggi e degli accordi sia il requisito essenziale per garantire condizioni di partenza uguali per imprese e lavoratori. Si impegnano quindi ad attivarsi nei confronti dei principali Enti Committenti, sia pubblici che privati, affinché introducano nei propri bandi di gara e nei propri capitolati d’appalto, la verifica della corretta ed integrale applicazione da parte delle imprese dei CCNL e dei CIRL sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente accordo, con particolare riferimento all’adesione alla bilateralità del comparto o del riconoscimento dell’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R).
Le Parti ritengono che nell’artigianato e nelle PMI l’apprendistato rappresenti la modalità prevalente per l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro. In un’ottica di maggiore diffusione dello strumento, le Parti si impegnano ad avviare un confronto con la Regione Lazio per approfondire le opportunità offerte dall’apprendistato duale nel territorio laziale.

ELEMENTO ECONOMICO ACCORDO INTERCONFEDERALE INTERCATEGORIALE

Ai lavoratori dipendenti da imprese che applicano i CCNL rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo a partire dal mese di Giugno 2021 sarà riconosciuto un elemento definito “Elemento economico regionale” pari ad 10 euro lordi mensili non riparametrabili, per il numero di mensilità previste dal CCNL di riferimento.
Tale elemento riconosciuto a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verrà riassorbito dagli aumenti retributivi dei futuri rinnovi dei CIRL di categoria.
Ai lavoratori part-time l’elemento di cui sopra sarà riproporzionato secondo l’orario di lavoro contrattuale.
L’Elemento economico regionale sarà integralmente riconosciuto ai lavoratori in forza con contratto di apprendistato.

SALARIO DI BILATERALITA’ E WELFARE INTEGRATIVO

Al fine incentivare l’adesione e lo sviluppo della bilateralità e per consentire l’ampliamento delle prestazioni erogate sia in favore dei lavoratori che in favore delle imprese, le Parti concordano che, a far data dall’1/6/2021, la somma da versare ad EBNA è rideterminata come segue:
A) Per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti in epigrafe di cui all’art. 1 del presente accordo, l’importo della contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali (già stabilite dai vigenti accordi in materia alla data di sottoscrizione del presente accordo) e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:

Quota nazionale € 7,65 + Quota regionale € 4,35 = Totale mensile € 12,00 in cifra fissa per 12 mensilità.

B) Per le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti in epigrafe di cui all’art. 1 del presente accordo, l’importo della contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:

Quota nazionale € 10,42 + Quota regionale € 4,35 = Totale mensile € 14,77 in cifra fissa per 12 mensilità

La quota di contribuzione prevista ai punti A) e B) è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
Le Parti ribadiscono che le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura il diritto all’erogazione diretta delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità nel caso in cui l’impresa non sia aderente e non versi al sistema della bilateralità. In aggiunta, l’impresa non aderente e non versante alla bilateralità dovrà riconoscere un ulteriore importo di euro 12 a ciascun lavoratore quale “Elemento aggiuntivo retributivo regionale”, da aggiungersi ai 25 euro a titolo di “Elemento aggiuntivo retributivo” previsto dagli Accordi Interconfederali del 23/7/2009 e del 7/2/2018 per le mensilità previste dai CCNL.

C) Ammortizzatori sociali di comparto


Le parti ribadiscono che per le tutte le imprese artigiane, in forza di quanto previsto dall’art. 27 comma 1 e ss. D.Lgs. 148/2015 e dai successivi accordi interconfederali costitutivi ed attuativi del fondo FSBA, è previsto un versamento mensile per ciascun lavoratore pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carco dell’impresa e pari allo 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico del lavoratore.

WELFARE INTEGRATIVO DITTE INDIVIDUALI E SOCI

Le Parti riconoscono che il tessuto produttivo laziale presenta un’elevata concentrazione di ditte individuali e di lavoratori autonomi, soprattutto nell’artigianato. Sulla scorta di quanto già avvenuto per SAN.ARTI., ritengono quindi necessario estendere la copertura della bilateralità, su base volontaristica, anche ai titolari di impresa e lavoratori autonomi, reputando che il complessivo miglioramento del welfare a sostegno dei questi soggetti possa rappresentare anche un utile incentivo nel percorso di progressiva crescita dimensionale delle loro imprese.
Pertanto le Parti concordano che, in via sperimentale, a decorrere dall’1/6/2021, gli imprenditori artigiani, titolari, legali rappresentanti e soci delle imprese artigiane laziali senza dipendenti potranno aderire alla bilateralità regionale versando l’importo di € 100,00 (cento/00) annuali, suddivisi in due versamenti semestrali da effettuarsi su c/c appositamente predisposto dall’EBLART.
L’adesione darà diritto di accesso alle prestazioni che saranno individuate in sede di confronto tra le Parti e il sistema della bilateralità in favore dei titolari di impresa; l’EBLART determinerà le modalità di versamento, i criteri di regolarità contributiva per l’accesso alle provvidenze nonché gli eventuali massimali.

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