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CCNL Farmacie: è applicabile il rinnovo

25 Novembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

E ‘applicabile l’accordo sottoscritto lo scorso settembre per il rinnovo del CCNL Farmacie che era in attesa di ratifica.

Via libera all’applicazione dell’accordo, approvato definitivamente sia da parte dell’Assemblea nazionale di Federfarma che dalle OO.SS. dei lavoratori. Si attende, ora, la stesura integrale del CCNL, che decorre fino al 30/8/2021.
Pertanto, a decorrere dal corrente mese di novembre verranno erogati i seguenti aumenti retributivi mensili: 80 euro commisurati al 1° livello della paga base.

Farmacie Private

Livelli

Paga base

al 31/7/2008

Aumento

CCNL 1/8/2008

Nuova paga base

Dall’1/8/2008

Contingenza

E.D.R.

I.S.Q.

Totale

Area Q11.579,00 89,97 1.668,97 536,0710,33130,00 2.345.37
Area Q2 + 12 anni (*)1.349,19 150,00 1.499,19 530,4510,33130,00 2.169,97
Area Q2 + 2 anni (*)1.349,19 150,00 1.499,19 530,4510,33100,00 2.139,97
Area Q3 + 12 anni (*)1.349,19 80,00 1.429,19 530,4510,33130,00 2.099,97
Area Q3 + 2 anni (*)1.349,19 80,00 1.429,19 530,4510,33100,00 2.069,97
1°1.349,19 80,00 1.429,19 530,4510,33 1.969,97
2°1.144,94 70,95 1.215,92 521,6310,33 1.747,88
3°1.062,78 67,39 1.130,17 519,0010,33 1.659,50
4°954,37 62,65 1.017,02 515,4010,33 1.542,75
5°841,25 57,72 898,97 512,0710,33 1.421,37
6°753,91 53,90 807,81 509,1110,33 1.327,25

(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell’Area Q

Farmacie Rurali Sussidiate

Livelli

Paga base

al 1/12/2012

Aumento

CCNL 1/11/2021

Nuova paga base

dall’1/11/2021

Contingenza

E.D.R.

I.S.Q.

Totale

Area Q11.515,84 86,37 1.602,21 536,0710,33130,00 2.278,61
Area Q2 + 12 anni (*)1.295,22 144,00 1.439,22 530,4510,33130,00 2.110,00
Area Q2 + 2 anni (*)1.295,22 144,00 1.439,22 530,4510,33100,00 2.080,00
Area Q3 + 12 anni (*)1.295,22 76,80 1.372,02 530,4510,33130,00 2.042,80
Area Q3 + 2 anni (*)1.295,22 76,80 1.372,02 530,4510,33100,00 2.012,80
1°1.295,22 76,80 1.372,02 530,4510,33 1.912,80
2°1.099,14 68,14 1.167,28 521,6310,33 1.699,24
3°1.020,27 64,70 1.084,97 519,0010,33 1.614,30
4°916,18 60,15 976,33 515,4010,33 1.502,06
5°807,60 55,41 863,01 512,0710,33 1.385,41
6°723,75 51,74 775,49 509,1110,33 1.294,93

(*) Anzianità complessiva maturata nel Livello 1° e nell’Area Q

Con riferimento all’attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all’esclusivo fine di incentivare il persona le dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuati dal farmacista; quest’ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.

Nuova classificazione Quadri
Con decorrenza dall’1/11/2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l’articolazione di seguito indicata.
– Area Q1: come già previsto dal CCNL, Direttore responsabile;
– Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all’art. 4;
Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono esercitate nell’ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa vigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista mediante la previsione di una nuova figura professionale.
Tale nuovo inquadramento è riconosciuto al farmacista che svolge una delle seguenti mansioni:
– attività di gestione di uno specifico settore o area istituti all’interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
– responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.
Al farmacista inquadrato in Area Q2 viene riconosciuto un minimo tabellare incrementato di euro 70 mensili rispetto a quello previsto per l’Area Q3.
Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all’indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal CCNL.
– Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

 

Permessi retribuiti
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54 e del DPR 28/12/1985, n. 792.
Per tutti i lavoratori assunti dall’1/11/2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle suddette ore di permesso, le ulteriori ore di permesso di cui al terzo comma pari 40 ore, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall’assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre Farmacie che dovrà essere documentato per iscritto all’atto dell’assunzione a pena di decadenza.
Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi di cui al sesto comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1/11/2021.

Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dall’1/11/2021, per il finanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per 12 mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro. Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dall’1/1/2022 e la Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.

Ente nazionale bilaterale
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale (EBN), la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dall’1/7/2023 nella misura globale del 0,10 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e 0,05 per cento a carico del lavoratore.
Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo al EBN. Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.

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