Siglato il 13/12/2021 tra l’ANCE Genova, Associazione Costruttori Edili della Città Metropolitana di Genova (ASSEDIL) e la FeNEAL-UIL Liguria, la FILCA-CISL Liguria Area Metropolitana di Genova, la FILLEA-CGIL della Città Metropolitana di Genova, l’accordo di rinnovo per i dipendent dell’industria edile della Provincia di Genova, con scadenza 31/12/2024.
PASS DI CANTIERE
Al fine di consentire un più agevole monitoraggio, anche da parte degli organi ispettivi, della regolare applicazione della contrattazione collettiva del settore edile e di favorire, come comunemente auspicato, un ulteriore incremento dei livelli di sicurezza del lavoro del comparto, le Parti si impegnano affinché, con effetto dall’1/1/2022 e nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, gli operai iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e dì Assistenza siano dotati di un pass elettronico, predisposto dall’Ente stesso in collaborazione con ESSEG, che ne curerà l’aggiornamento in tempo reale.
Tale pass verrà prediposto in maniera tale da poter essere scaricato su dispositivi mobili ed essere verificato/letto mediante apposita app, sempre da dispositivi mobili.
Indennità territoriale di settore
La indennità territoriale di settore resta ferma negli importi in atto, che si riportano di seguito:
Operaio di 4° Livello | 1,60 |
Operaio Specializzato | 1,49 |
Operaio Qualificato | 1,34 |
Operaio Comune | 1,15 |
E.V.R – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
L’Elemento Variabile della Retribuzion quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, avrà un tetto massimo determinato nella misura del 4%, come previsto dal contratto collettivo nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data dell’1/7/2014 e sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato in presenza dei relativi presupposti su quote mensili a decorrere dai mese di gennaio per gli anni 2022, 2023 e 2024 a operai, impiegati e quadri.
Ai fini della riconoscibilità o meno dell’erogazione e della sua eventuale diversa quantità, fermo restando l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le Parti sociali entro il mese di gennaio degli anni 2022, 2023 e 2024, si incontreranno per determinare la misura dell’E.V.R, mediante una verifica ed una valutazione ponderata effettuata sui seguenti quattro indicatori, stabilendone in quella sede la specifica incidenza ponderale:
– numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza;
– numero ore denunciate alla Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza, al netto delle ore di cassa integrazione guadagni per mancanza di lavoro;
– numero ore autorizzate di CIGO per li settore edile nella Città Metropolitana di Genova (con esclusione di quelle espressamente richieste per causale Covid-19 o pandemica).
Le imprese di nuova costituzione dovranno corrispondere l’E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale; ai fini della procedura di verifica aziendale e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri azienda li sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.
Per gli impiegati e i quadri la erogazione dell’EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
INDENNITA’ DI TRASPORTO
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, la misura dell’indennità è stabilita in Euro 2,50 per ogni giornata di presenza in cantiere e soltanto se l’erogazione dovesse avere carattere continuativo sarà computata esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso.
A decorrere dall’1/7/2024 la misura della indennità sarà pari a Euro 3 per ogni giornata di presenza in cantiere.
MENSA E INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
Ove non sussistano le condizioni per l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, l’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva pari a Euro 7 giornalieri”
A decorrere dall1/1/2024, ¡’impresa corrisponderà una indennità sostitutiva pari a Euro 7,5 giornalieri”.
Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l’assistenza di Ance Genova potrà essere convenuta la erogazione ai lavoratori, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa.
Tali buoni pasto-ticket elettronici dovranno essere emessi da società di gestione abilitate allo svolgimento di servizi sostitutivi di mensa e saranno utilizzabili dai lavoratori presso gli esercizi convenzionati con il gestore.
Il valore nominale di ciascun buono pasto-ticket elettronico sarà pari a Euro 7 giornalieri a decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente accordo di rinnovo a Euro 7,5 dall’1/1/2024.
In caso di opzione concordata in sede aziendale per la erogazione de! buono pasto- ticket elettronico di mensa, lo stesso dovrà essere corrisposto al lavoratore per ogni giornata di effettiva prestazione dell’attività lavorativa, anche di durata inferiore ad otto ore per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratore.
Qualora la erogazione del buono pasto-ticket elettronico di mensa dovesse avere carattere continuativo, il relativo valore nominale sarà convenzionalmente computato unicamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
PRESTAZIONE CASSA EDILE GENOVESE PER CARENZA MALATTIA
Tale prestazione è pari a 150,00 euro complessivi – con il limite massimo di 50,00 euro al giorno – ed è riconosciuta per tre eventi di malattia con le caratteristiche di cui al primo comma nell’anno.
Il diritto all’indennizzo per carenza sopra Indicato matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 600 ore nei quattro trimestri antecedenti il mese di fruizione della prestazione e purché il lavoratore, al momento dell’evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile Genovese.
Il pagamento del suddetto indennizzo sarà anticipato al lavoratore dal datore di lavoro con la retribuzione relativa al mese successivo a quello dell’evento, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati; il datore di lavoro richiederà, quindi, il rimborso di tale importo alla Cassa Edile Genovese nel modello di denuncia relativo al mese di corresponsione del suddetto anticipo, nonché previa trasmissione all’Ente stesso di copia del relativo certificato medico.
La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31/12/2024.
BORSE DI STUDIO
Le Parti, valutata la esigenza di privilegiare le prestazioni assistenziali a favore dei lavoratori e dei loro familiari volte a premiare il merito, convengono che, in via transitoria e per la durata del presente accordo di rinnovo, l’importo delle prestazioni assistenziali non sanitarie erogate dalla Cassa Edile Genovese di Mutualità ed Assistenza a titolo di borse di studio ai figli degli operai iscritti venga incrementato come segue:
– incremento da Euro 250 a Euro 300 a favore degli studenti della prima media inferiore;
– incremento da Euro 200 a Euro 300 a favore degli studenti della seconda e terza media inferiore;
– incremento da Euro 400 a Euro 500 a favore degli studenti delle scuole medie superiori.
Le risorse a tale fine necessarie per coprire il citato incremento nel citato periodo verranno reperite dal Fondo gestione assistenze costituito presso la Cassa Edile Genovese di Mutualità e di Assistenza.
PREMIO DI PRODUZIONE PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI EDILI
Il premio di produzione resta fermo negli importi in atto, che si riportano di seguito:
|
euro |
---|---|
Quadri e 1a Categoria Super | 375,38 |
1A Categoria | 343,30 |
2A Categoria | 286,67 |
Impiegato 4A livello | 261,68 |
3A Categoria | 240,25 |
4A Categoria | 215,93 |
4A Categoria primo impiego | 185,64 |
Per quanto riguarda la disciplina dell’E.V.R., si rimanda a quanto riportato nella regolamentazione per gli operai.
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI MENSA
A decorrere dalia data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo, L’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e quadri edili è fissata nella misura di Euro 168 mensili.
A decorrere dall’1/1/2024, l’indennità sostitutiva di mensa per gli impiegati e quadri edili è fissata nella misura di Euro 180 mensili”.
Fermo quanto sopra, con accordo sindacale in sede aziendale con l’assistenza di Ance Genova potrà essere convenuta la erogazione anche agli impiegati e quadri, in luogo della indennità sostitutiva di mensa, di buoni pasto-ticket elettronici costituenti servizio sostitutivo di mensa.
Tali buoni pasto-ticket elettronici dovranno essere emessi da società di gestione abilitate allo svolgimento di servizi sostitutivi di mensa e saranno utilizzabili dai lavoratori presso gli esercizi convenzionati con il gestore.
Il valore nominale dì ciascun buono pasto-ticket elettronico sarà pari a Euro 7 giornalieri dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo e a Euro 7,5 dall’1/1/2024.
INDENNITA’ DI TRASPORTO
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo di rinnovo è riconosciuta agli impiegati e quadri edili l’indennità di trasporto nella misura Euro 54,66 mensili.
A decorrere dall’1/7/2024 tale Indennità è riconosciuta nella misura Euro 65,60 mensili.