Determinato il premio di produttività per i dipendenti delle Agenzie in gestione libera Sna, come previsto dall’art. 34 del CCNL 5/2/2018
L’art. 34 del CCNL 2018 dei dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera SNA disciplina il Premio Aziendale di Produttività da corrispondere ai dipendenti nel mese di giugno di ogni anno.
Il Premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente articolo, a valere per tutte le agenzie.
Il riferimento per la misurazione dell’incremento di produttività agenziale è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite – verificate per cassa – compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati.
La condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento provvigionale, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, sono i seguenti:
Come comunicato dallo Sna con propria circolare, la condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo dell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, comprensivo del tasso di inflazione reale negativo dello 0,2% (fonte ISTAT), siano pari o superiori a: 1,8%, 3,8%, 5,8%.
Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate andranno corrisposti i seguenti importi, determinati in misura fissa una tantum:
+ 1,8% | + 3,8% |
+ 5,8% |
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Quadro | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
I Categoria Super | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
I Categoria | 140,00 | 190,00 | 240,00 |
II Categoria | 125,00 | 165,00 | 210,00 |
III Categoria | 110,00 | 150,00 | 190,00 |
IV Categoria | 77,00 | 105,00 | 133,00 |
Il premio è corrisposto unitamente alla busta paga del mese di giugno 2021. I relativi importi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell’anno di riferimento, con calcolo per 12esimi e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale e agli apprendisti.
Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (+5,8%), l’Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale. In caso contrario, l’Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il mese di giugno 2021.