Il Decreto Legge n. 146 del 2021, nel testo approvato per la conversione in legge (in fase di pubblicazione in G.U.), riapre i termini per le richieste di conguaglio della cassa integrazione Covid-19. Le modifiche introdotte al DL 21 ottobre 2021, n. 146 dal testo della legge di conversione (approvato dalle camere), tra l’altro, intervengono sui termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale da COVID-19.
La norma, in particolare, stabilisce:
– il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini di decadenza per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021;
– che le domande che intanto sono state inviate, oltre i suddetti termini, e non sono state accolte, si considerano validamente presentate.
Di fatto la disposizione riapre i termini per le richieste di conguaglio relative ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19, poiché, oltre a prolungare i termini per l’invio dei dati, ripristina l’efficacia delle domande inviate e non accolte.
Per tale misura è previsto un impegno finanziario di 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il limite di spesa.