In caso di periodo agevolato di durata diversa da quella standard, i parametri per il calcolo del credito d’imposta devono essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato (Agenzia Entrate – risposta 21 dicembre 2021, n. 846). L’art. 3, D.L. n. 145/2013, come modificato da ultimo dalla Legge di bilancio 2020, riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 un credito di imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Prima delle modifiche introdotte dalla L. n. 160/2019, il credito d’imposta competeva per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020. Successivamente, per effetto delle modifiche disposte dall’art. 1, co. 209, della cit. L. n. 160/2019, la cessazione del periodo di operatività della norma è stata anticipata all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 in quanto a partire dal 2020, trova applicazione la nuova agevolazione introdotta dalla Legge di Bilancio. A fronte delle modifiche recate dall’art. 1, co. 1064, della legge di bilancio 2021, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d’imposta. Relativamente all’ipotesi di modifica dell’esercizio sociale, l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di chiarire che assumono rilevanza anche i periodi d’imposta che vengono a determinarsi a seguito del mutamento di cadenza dell’esercizio sociale e che l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione disposto dalla norma corrisponde a complessivi 6 periodi d’imposta, ovvero 72 mesi (successivamente ridotti a 5 periodi d’imposta, corrispondenti a 60 mesi, dall’articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2020). Con successiva circolare n. 10/E del 16 maggio 2018 è stato specificato al riguardo che, nell’ipotesi di chiusura anticipata o posticipata di uno dei periodi d’imposta agevolati, al fine di evitare incongruenze nonché ingiustificate disparità di trattamento, è necessario adeguare la tempistica per la determinazione del credito spettante in modo da garantire la possibilità di accedere al beneficio per un arco temporale complessivamente non superiore e non inferiore a 72 mesi (60 mesi). La circostanza per cui si vengano a creare periodi d’imposta di durata diversa da quella standard di 12 mesi non deve infatti, in linea di principio, generare effetti distorsivi nel calcolo del beneficio attribuibile. Occorre, tuttavia, considerare che la disciplina in esame si applica autonomamente per ciascun periodo d’imposta così come individuato dalla disciplina fiscale, a prescindere dalla durata dello stesso, ma sulla base di parametri calcolati su periodi di durata standard di 12 mesi; ciò comporta che tutte le volte in cui ci si trovi in presenza di un periodo agevolato di durata inferiore o superiore a quella standard, i parametri rilevanti per il meccanismo di calcolo del credito d’imposta dovranno essere ragguagliati alla durata effettiva del periodo agevolato.