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Bonus spettacoli: pronto il codice tributo

1 Dicembre 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, di cui all’art. 36-bis, D.L. n. 41/2021, conv., con modif., dalla L. n. 69/2021 (Agenzia delle entrate – risoluzione 30 novembre 2021, n. 67/E).

L’art. 36-bis, D.L. n. 41/2021, conv., con modif., dalla L. n. 69/2021 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019, alle condizioni e nei termini ivi previsti.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 90% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, risultante dall’ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia;
– ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e pari a 4,1881 per cento;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 4,1881 per cento, troncando il risultato all’unità di euro.
Per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, deve essere utilizzato il seguente codice tributo:
– “6952” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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