• Passa al contenuto principale
  • Passa alla barra laterale primaria
  • Passa al piè di pagina

Studio Trimarco & Partners

Consulenza alle imprese dal 1957

  • Chi siamo
  • Servizi
  • Contatti
  • News
    • NEWS|LAVORO
    • NEWS|FISCO
    • NEWS|PREVIDENZA
    • NEWS|MEDIAZIONE
  • Scadenzario
  • Area riservata

Bonus R&S: integrazione della dichiarazione dei redditi

10 Giugno 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

L’omessa indicazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (cd. “Bonus R&S”) nella quadro RU della dichiarazione dei redditi non comporta la decadenza del beneficio. In tal caso, comunque, va presentata dichiarazione integrativa per correggere l’omissione. Con riferimento al credito maturato nel 2015 i termini per l’integrazione sono decorsi; resta il diritto a fruire del credito d’imposta maturato, anche se non indicato in dichiarazione. (Agenzia delle Entrate – Risposta 09 giugno 2021, n. 396).

Quesito

Nell’anno 2015 il contribuente ha effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo per i quali è riconosciuto il credito d’imposta, cd. “Bonus R&S”.
Tuttavia, il contribuente non ha fruito del credito potenzialmente spettante per detta l’annualità, non ha imputato il corrispondente componente positivo non tassabile nel bilancio d’esercizio dell’anno di competenza, non ha indicato l’ammontare del credito fruibile nel Modello Unico SC 2016 per i redditi del 2015 e non lo ha riportato nei Modelli Unici SC presentati per le annualità successive, l’ultimo dei quali quello per l’annualità fiscale 2019.
Si chiede se sia possibile beneficiare del credito d’imposta non ancora fruito.

Parere del Fisco

È prevista l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di tutte le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato – che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (cd. “Bonus R&S”).
In base alle disposizioni attuative il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Riguardo agli obblighi dichiarativi è stato chiarito, che l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi non è stabilita a pena di decadenza. Tuttavia, ancorché l’inosservanza dell’adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell’agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell’impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.
In tal caso, considerato che l’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale, si rende applicabile la sanzione da 250 euro a 2.000 euro prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni”, con possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Inoltre, è stato precisato che il diritto alla spettanza del credito di imposta e la sua concreta fruizione, non sono subordinati alla rilevazione in bilancio del relativo provento. È richiesta, invece, la predisposizione di “apposita documentazione contabile” che deve essere “certificata” da un revisore o da una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali. Detta documentazione contabile certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

Con riferimento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d’imposta nel corso del quale il credito d’imposta è maturato (2015) ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non costituisce in sé ostacolo alla spettanza dell’agevolazione.
Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, deve essere comunque presentata una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa), al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante (maturato nel 2015), e versare, per ciascuna annualità, la sanzione tramite ravvedimento. Inoltre, deve essere predisposta l’apposita documentazione contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.
Per quanto riguarda la dichiarazione relativa all’anno 2015, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore sono ormai scaduti. In ogni caso, come detto, l’impossibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore non pregiudica il diritto all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora a seguito dell’attività di controllo sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d’imposta, si configura un’ipotesi di utilizzo di un credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.

Archiviato in: NEWS|FISCO

Barra laterale primaria

Ultime notizie

INPS: chiarimenti sulla proroga della tutela per i lavoratori fragili

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Chiarimenti sulla riforma degli ammortizzatori sociali: Cig e Fondi di solidarietà

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Fisco: le regole per il credito d’imposta investimenti Mezzogiorno, sisma del Centro-Italia, ZES e ZLS

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Parti Sociali dell’Edilizia: Verbale di accordo 24/6/2022

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: aggiornato il Protocollo anti Covid-19

1 Luglio 2022 Di Teleconsul Editore S.p.A.

Rimaniamo in contatto

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Footer

Studio Trimarco & Partners

Corso Meridionale, 51
80143 Napoli (NA)

+39 081 5543523

Piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo, 12
80048 Sant’Anastasia (NA)

+39 081 5305755

riccardocdl@consulenzatrimarco.it

Lo studio Trimarco offre servizi di consulenza del lavoro, gestione del personale, formazione, politiche attive e sicurezza sui luoghi di lavoro. Grazie al bagaglio di esperienze maturate nei lunghi anni di attività saprà seguirvi in ogni aspetto della tua attività, accompagnandovi nelle migliori strategie di crescita con documentata affidabilità e professionalità.

Privacy Policy

Copyright © 2022 · Studio Trimarco & Partners - Consulenza alle imprese dal 1957 · P.IVA: 08981021218

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (“miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “interazioni e funzionalità semplici”) come specificato nella cookie policy.
Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle impostazioni.
Accetta Tutto
Rifiuta TuttoPreferenze
Preferenze cookie

Le tue preferenze relative al consenso

Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla Privacy Policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento.
Strettamente necessari
Sempre abilitato
Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.
CookieDurataDescrizione
cookielawinfo-checkbox-analyticsQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Misurazione".
cookielawinfo-checkbox-functionalIl cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Miglioramento dell'esperienza".
cookielawinfo-checkbox-necessaryQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Strettamente necessari".
cookielawinfo-checkbox-performanceQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Interazioni e funzionalità semplici".
viewed_cookie_policyQuesto cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale.
Miglioramento dell'esperienza
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazioni e funzionalità semplici
Questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi.
CookieDurataDescrizione
_gaIl cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il rapporto di analisi. Memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici.
Misurazione
Questi strumenti di tracciamento ci permettono di misurare il traffico e analizzare il tuo comportamento con l'obiettivo di migliorare il nostro servizio.
CookieDurataDescrizione
_gatQuesto cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta dei dati su siti ad alto traffico.
_gidInstallato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano il sito Web, creando anche un rapporto analitico delle prestazioni del sito. Alcuni dei dati che vengono raccolti includono il numero dei visitatori, la loro provenienza e le pagine che visitano in modo anonimo.
Salva e accetta