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Bonus per servizi di baby-sitting: proroga del termine

8 Marzo 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Con messaggio 05 marzo 2021, n. 950, l’Inps rende noto che il termine per l’appropriazione del bonus per servizi di baby-sitting e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte è prorogato alla data del 30 aprile 2021.

Per far fronte all’emergenza derivante dal contagio da COVID-19 – come noto – gli articoli 23 e 25 del DL n. 18/2020 e successive modificazioni, hanno previsto, in seguito ai provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori. In alternativa, allo specifico congedo parentale, è stata prevista la possibilità di fruire di unbonus per i servizi di baby-sitting, per il periodo dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020, nel limite massimo complessivo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore da utilizzare per remunerare le prestazioni di lavoro effettuate nel periodo di sospensione delle predette attività didattiche.
Con le circolari Inps n. 44 e n. 73/2020, e da ultimo, con messaggio n. 101/2021, sono state fornite le indicazioni relative alla fruizione della misura di sostegno e quelle sulle modalità di erogazione della stessa da parte dell’Istituto, mediante il Libretto Famiglia.
Successivamente, l’articolo 14 del DL n. 149/2020 (poi abrogato dalla L. n. 176/2020, in base alla quale, tuttavia, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto) ha previsto l’erogazione di uno o più bonus per servizi di babysitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e con livello di rischio alto (c.d. zone rosse), individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020.
Anche la fruizione di tali bonus è avvenuta tramite il Libretto Famiglia, per le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL n. 149/2020) e sino al 3 dicembre 2020. Le relative istruzioni sono state fornite con il messaggio n. 4678/2020.
In particolare, per consentire la fruizione del beneficio per tutte le istanze accolte o in via di accoglimento, è stato fissato al 28 febbraio 2021 il temine entro cui procedere all’appropriazione del bonus nell’apposita piattaforma delle prestazioni occasionali e per la comunicazione delle prestazioni svolte dai lavoratori nei periodi sopra indicati.
Tuttavia, considerata la situazione in atto, e allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle istanze ancora in accoglimento, il suddetto termine è prorogato alla data del 30 aprile 2021.
Per garantire il rispetto del termine suddetto, le Strutture territoriali dovranno procedere al completamento dell’istruttoria e alla definizione delle istanze in questione improrogabilmente entro la data del 14 aprile 2021, fermo restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e non oltre la data del 30 aprile 2021.
Si ricorda che, in caso di accoglimento della domanda, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore utilizzatore e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura direttamente, con l’utilizzo delle credenziali personali; avvalendosi dei servizi del Contact Center Multicanale; oppure tramite Enti di patronato.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie, in particolare, il prestatore deve compilare correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). Tale appropriazione consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center Multicanalemessi a disposizione dall’INPS).
Come già precisato in passato, l’utilizzatore dovrà specificare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

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