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Bonus formazione 4.0: non più necessario l’impegno nel contratto aziendale

13 Maggio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

A fronte delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’accesso al bonus formazione 4.0, non è più necessaria la condizione per l’impresa di indicare espressamente l’impegno a investire nella formazione 4.0 dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente. Per le annualità precedenti, le imprese che invece non hanno depositato il citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019, non potranno usufruire del credito d’imposta (Agenzia Entrate – risposta 13 maggio 2021, n. 343).

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. “tecnologie abilitanti”, cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’ambito temporale di riferimento dell’agevolazione, prevedendo l’applicazione del credito d’imposta anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018.
La Legge di Bilancio 2020 ha infine prorogato l’agevolazione fino al 31 dicembre 2022, prevedendo altresì l’abrogazione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.

La disciplina originaria del credito d’imposta richiedeva, quindi, che l’impresa assumeva espressamente l’impegno a investire nella “formazione 4.0” dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Pertanto, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d’imposta 2018 e sia in relazione al periodo d’imposta 2019 una condizione di ammissibilità al beneficio, in quanto la modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020.
Per le annualità precedenti, le imprese che invece non hanno depositato il citato accordo, quando invece erano tenute, non potranno usufruire del credito d’imposta.

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