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Bonus facciate: ente non commerciale titolare di un diritto di enfiteusi

31 Agosto 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

Rientra tra i soggetti beneficiari del cd. “bonus facciate”, l’associazione non riconosciuta che non svolge attività commerciale (avente finalità di “convegno amichevole”), titolare, tra l’altro, di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria, che occupa l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un diritto di enfiteusi (Agenzia delle Entrate – Risposta 30 agosto 2021, n. 574).

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda il riconoscimento del cd. “bonus facciate” ad un’associazione privata ed apolitica senza fine di lucro avente finalità di “convegno amichevole”, con sede in un antico edificio plurisecolare, che occupa in base ad un diritto di enfiteusi e che risulta essere titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria.
L’associazione intende fruire del beneficio optando per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione.

La norma agevolativa prevede una detrazione del 90 per cento delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (cd. bonus facciate). La ratio dell’agevolazione è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

I soggetti beneficiari del bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

La questione in esame riguarda evidentemente il requisito soggettivo per il riconoscimento dell’agevolazione.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono ammessi al “bonus facciate” le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa.
Trattasi, nella specie, delle persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, non titolari di reddito d’impresa, nonché dei soggetti titolari di reddito d’impresa.
Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, ai fini della detrazione, i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. In particolare, i soggetti beneficiari devono:
– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in esame, il beneficiario è un’associazione non riconosciuta che detiene l’immobile in base a un diritto di enfiteusi; inoltre, è titolare, tra l’altro, di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che il diritto di enfiteusi è un diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico in denaro o in natura; pertanto, il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo idoneo ai fini dell’accesso al “bonus facciate”.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi che l’associazione (ente privato che non svolge attività commerciale) possa rientrare tra i soggetti beneficiari del “bonus facciate”.

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