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Bonus affitti per l’indennità di occupazione senza titolo

13 Gennaio 2021 by Teleconsul Editore S.p.A.

È possibile del fruire del “bonus affitti commerciali” previsto dal decreto Rilancio con riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi agevolati, e corrisposta, in assenza di un contratto di locazione vigente per l’occupazione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione che ha espletato i suoi effetti sino al 2019. (Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2021, n. 34.)

Il caso riguarda una società che dopo la scadenza del contratto di locazione, a seguito della disdetta del locatore, ha continuato ad utilizzare l’immobile strumentale per uso ufficio destinato allo svolgimento della propria attività, col consenso del proprietario, senza alcun titolo e dietro corresponsione di un’indennità di occupazione pari al canone di locazione di cui al contratto di locazione cessato.
L’occupazione si è ulteriormente prolungata a causa della situazione di emergenza determinatasi in conseguenza della pandemia, con l’accordo del locatore e il pagamento di un’indennità di occupazione.
La questione oggetto di interpello attiene alla possibilità di fruire del credito d’imposta (cd. “bonus affitti commerciali”) in relazione all’indennità di occupazione “sine titulo”.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che in base alla disciplina agevolativa (art. 28 del D.L. n. 34/2020, cd. “decreto Rilancio”), il credito d’imposta spetta in misura percentuale in relazione a:
a) canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio è riconosciuto con riferimento a ciascuno dei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2020, a condizione che il locatore esercente attività economica abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il medesimo beneficio spetta, inoltre, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle sole imprese operanti in determinati settori specificamente individuati, a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione del “bonus affitti commerciali”, i canoni agevolabili devono essere relativi a un contratto di locazione, così come identificato dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile e la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392. A tale fattispecie, sono assimilabili alcuni ulteriori contratti finalizzati al godimento degli immobili aventi la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, quali il contratto di concessione o leasing operativo.

In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in considerazione della ratio della norma agevolativa (di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche), ai soli fini dell’agevolazione, il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione “sine titulo” può essere assimilato ai contratti di «di locazione, di leasing o di concessione di immobili.
Pertanto, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti, è possibile fruire del “bonus affitti commerciali” con riferimento alla quota di “indennità” imputabile ai mesi agevolati, e corrisposta, in assenza di un contratto di locazione vigente, per l’occupazione “sine titulo” di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione di un contratto di locazione, in accordo col proprietario.

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